mercoledì 17 giugno 2009

Studi di settore: estensione con efficacia retroattiva

L'art. 1, co.409, della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha disposto l'estensione dell'accertamento in base agli studi di settore anche ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo. Il co. 410 della norma citata prevede efficacia della norma con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2004.

La norma viola il disposto dell'art. 3, co.1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale prevede che, salvo per le norme di natura interpretativa, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroativo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Proroga termini iscrizione a ruolo

L'art. 1, co. 424, della L. 30/12/2004 (Finanziaria 2005) dispone che i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall' art. 17, co,1 lett. a) del DPR n. 602/73 sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

ICI: proroga termini liquidazione

L'art. 1-quater del D.L. n 314 del 30/12/2004, aggiunto in sede di conversione dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, ha disposto che i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Proroga termini iscrizione a ruolo

L'art. 1, co.2-octies, del D.L. n. 143 del 24/06/2003, conv. nella L. 1° agosto 2003, n. 212, dispone che i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall' art. 17, co,1 lett. a) del DPR n. 602/73 sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Condoni: proroga dei termini di accertamento in caso di mancata adesione

Art. 10 della L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) prevede la proroga di due anni dei terimini di accertamento di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73 (imposte sui redditi) e di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 (Iva) nel caso di mancata adesione ad una delle sanatorie previste dagli articoli da 7 a 9 della L. n. 289.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Condoni: proroga termini accertamento in mancanza di adesione

Art. 11 L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) in materia di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
La norma prevede la proroga di due anni dei termini di rettifica se non è stata presentata l'istanza di definizione ai fini delle imposte in oggetto.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

ICI: proroga dei termini di accertamento

L'art. 1, co.67, della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha disposto che i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

ICI: proroga termini di accertamento e liquidazione

L'art. 2, co.33, della L. n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

ICI: proroga termini accertamento e liquidazione

L'art. 31, co.16, della L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

martedì 16 giugno 2009

ICI: proroga dei termini di accertamento e liquidazione

L'art. 27, co.9, della L. n. 488 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Ha disposto altresì che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'art.qq, co.1, ultimo periodo del D.Lgs 30/12/1992 n. 594 è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

ICI: proroga dei termini di liquidazione e accertamento

L'art. 18 della n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Inoltre, il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stato prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Mancata attuazione dell’istituto della compensazione prevista dall’art. 8, co.8, della L. n. 212/2000

L’art. 8, co.8. della L. n. 212/2000 prevede che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Ad otto anni dall’entrata in vigore dello Statuto, la disposizione risulta ancora sostanzialmente non attuata. Com’è noto, infatti, l’istituto della compensazione "orizzontale”, introdotto con effetto da maggio 1998 (inizio 1999 per i soggetti Irpeg) e disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente solamente la compensazione fra crediti risultanti dalle dichiarazioni (Iva, redditi, Irap, ecc) o denuncie periodiche (es. DM10/2) con debiti tributari (compresi taluni tributi locali) e contributivi, limitatamente, però, a quelli gestibili con il modello di versamento F24 e salvo talune eccezioni. La norma prevista dallo Statuto è sicuramente di più ampio respiro come risulta chiaramente dall’incisto “applicazione di tale istituto (estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione) anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Le difficoltà finanziarie accentuate dalla crisi globale scoppiata nell’autunno 2008, richiedono maggiori è più incisive misure. Sarebbe, pertanto, opportuna almeno l’estensione della possibilità di compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e/o contributiva non chiesti a rimborso anche ad atri tributi come, ad esempio, per quelli il cui versamento avviene tramite modello F23 (registro e altri tributi minori) nonché con debiti che sono transitati alla fase di riscossione a mezzo concessionario (Equitalia). In quest’ultimo caso, somme a suo tempo non versate per mancanza di fondi, e successivamente iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria, potrebbero trovare compensazione in crediti che il contribuente vanta nei confronti dell’Erario (oggi, però, la mancanza di disposizioni attuative, non permette nulla di tutto questo). E’ previsto, invece, che le Amministrazioni pubbliche non possono erogare pagamenti superiori ad € 10.000 (art. 48-bis DPR 602/73) e che l’Agenzia delle Entrate non possa erogare il rimborso (art. 28-ter del DPR 602/73) a fronte di cartelle pendenti in capo al contribuente (salvo l’avvio di una particolare procedura di compensazione fra credito a rimborso e cartella).




Ufficio fiscale Apindustria Vicenza