giovedì 29 aprile 2010

ComUnica (impresa in un giorno): semplificazione per i contribuenti o per la pubblica amministrazione ?

La novità con chiaro intento di semplificazione è stata introdotta dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007. Ma semplificazione per chi ? Per l’utenza o per la pubblica amministrazione ? Questo è il punto interrogativo che rimane dopo i primi approcci alla nuova procedura. La nuova modalità di presentazione delle pratiche (di inizio, variazione e cessazione attività) al Registro imprese, Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail è ufficialmente in vigore dal 01/10/2009 e l’utilizzo è obbligatorio per le imprese dal 01/04/2010. In realtà, almeno per il momento, non si tratta di un’unica procedura di compilazione e gestione delle pratiche (che rimangono distinte per i vari enti) ma di un nuovo sistema di comunicazione telematica (una sorta di postino elettronico) che convoglia le pratiche (che continuano a rimanere distinte) in un unico punto di smistamento individuato nel Registro imprese (CCIAA). Nulla di male se non fosse che questo nuovo sistema, tutt’altro che user friendly, preclude ancor più la possibilità di agire in proprio da parte dell’imprenditore, che si vede sempre più costretto a rivolgersi a professionisti e ad associazioni in grado di assisterlo negli adempimenti. Nulla di nuovo, peraltro, da questo versante poiché la complessità del sistema normativo nazionale comunque impone di rivolgersi ad un professionista, anzi a più professionisti, specializzati in materia. La nuova procedura è esclusivamente telematica (o, eventualmente, informatica) e richiede, fra le altre, il massiccio ed ineludibile utilizzo di soluzioni tecnologiche quali firma digitale e (questa è una delle novità di rilievo e di criticità) della posta elettronica certificata (PEC); strumenti che non hanno ancora raggiunto soddisfacenti livelli di diffusione e (soprattutto) di spontaneo utilizzo. La PEC viene chiesta non solo all’intermediario (consulente, associazione, ecc) che viene incaricato dal contribuente a gestire la pratica ma anche all’impresa (PEC d’impresa). Questa imposizione (prevista dal D.P.C.M. 6/5/2009) rappresenta una forzatura che appesantisce la gestione della pratica agli stessi intermediari che devono rincorrere l’apertura della PEC da parte del proprio cliente. I paradossi da più parti rilevati in questa prima fase sono molti. Uno di questi è rappresentato dal fatto che per concludere un abbonamento PEC viene normalmente richiesto dal gestore il codice fiscale/P.Iva del richiedente (l’impresa). Nel caso di società costituenda, il codice fiscale e la partita Iva vengono rilasciate solo a seguito della presentazione della pratica ComUnica. Per presentare la comunicazione unica non basta, però, l’indirizzo PEC del professionista che lo assiste, ma serve anche quello dell’impresa (ancorché l’impresa non sia interessata a questo, pur interessante, strumento). La soluzione, “tutta Italiana”, è offerta da alcuni gestori che consentono ai Notai di richiedere l’attivazione della PEC per i propri clienti anche in mancanza del codice fiscale/partita Iva. Diversamente … non si procede ! L’obiettivo è chiaro: carta zero e soprattutto evitare le difficoltà per la Pubblica amministrazione nella gestione della notifica dei propri atti agli interessati. Il domicilio elettronico risolve queste difficoltà. Ma non potrebbe bastare (quantomeno per le pratiche di inizio attività) il domicilio dell’intermediario a cui si rivolge l’impresa ?. Per gli enti coinvolti (almeno per il momento) la risposta è negativa ed è evidente che la “ridigità” è legata al rischio di compromettere la diffusione della PEC sui cui indubbiamente punta la Pubblica amministrazione. La sensazione è che l’obiettivo di agevolare la costituzione di un’impresa in un giorno sia tutt’altro che realizzato. Il cammino appare ancora lungo e tortuoso ed il successo di questa semplificazione, che per il momento risulta tradita e si concretizza in poco più di uno "slogan", non potrà che dipendere da una concreta, ancorché difficile, semplificazione e omogeneizzazione delle normative che stanno alla fonte degli adempimenti. Quelle che interessano oggi non solo Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS ed INAIL ma anche molti altri enti che coinvolgono la vita delle imprese sono ancora troppo dicotomiche e mal si conciliano fra loro. Né è riprova, considerati i diversi termini previsti dalle relative discipline, l’impossibilità di riuscire ad avviare contestualmente l’impresa con l’assunzione di dipendenti.

Iva vitto e alloggio: il fisco dimentica le semplificazioni volute dal legistatore nel 1996

PARADOSSI INTERPRETATIVI
Indeducibilità dell’Iva non detratta su vitto e alloggio. Nonostante l’introduzione, da settembre 2008 (modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 6/8/2008), della detrazione dell’Iva sulle spese di vitto e alloggio (diverse da quelle di rappresentanza), molte aziende hanno continuato a documentare tali oneri tramite scontrino o ricevuta fiscale “parlanti”, rinunciando, di fatto, alla possibilità di detrarre l’Iva su tali costi. Nella Circolare n. 6/E del 13/03/2009 l’Agenzia delle Entrata ha fornito alcune precisazioni che destano assoluto stupore. Secondo l’Agenzia, infatti, l’Iva che l’azienda rinuncia a detrarre, perché non documentata da fattura, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, come precisato nella Risoluzione 84/E del 31/03/2009, analoga sorte spetta ai fini Irap (addirittura per le stesse società di capitali che, in base alla riforma Irap introdotta dalla Finanziaria 2008, determinano le componenti rilevanti ai fini dell’imposta sulla base del dato contabile e non più sulla base del valore rilevante ai fini IIDD). L’interpretazione di “chiusura” dell’Amministrazione finanziaria si basa sulla considerazione che il contribuente ha facoltà di chiedere la fattura agli esercenti (ristoranti, alberghi, ecc) che a fronte di tale richiesta sono tenuti ad emetterla (art. 22, co.2, del DPR 633/72) in luogo dello scontrino o ricevuta. Il fisco dimostra di non conoscere la realtà delle cose. Indipendentemente dal fatto che l’esercente (anche se non potrebbe) si rifiuta di emettere una fattura (in luogo dello scontrino) a fronte di una somministrazione di pochi spiccioli (si pensi ad un caffè o a un tramezzino), diventa in ogni modo antieconomico per il committente richiedere l’emissione di un documento che, dal punto di vista amministrativo, gli comporterebbe oneri decisamente più elevati rispetto ad una (pur già complessa) rilevazione della spesa nella nota a piè di lista presentata dal dipendente. Si pensi allo smistamento dei documenti, alla registrazione del singolo documento, all'apertura e chiusura contabile del fornitore, ecc. Non solo, il fisco dimentica che il legislatore ha già disciplinato in una chiara ed inequivocabile ottica di semplificazione la materia. Due sono le norme di interesse per il caso in questione:
1. l’art. 22, co. 3, del DPR n. 633/72 che obbliga l’imprenditore a richiedere la fattura nei confronti degli esercenti solamente nel caso di acquisto di beni che formano oggetto dell’attività (nel caso in questione si tratta, invece, di servizi);
2. l’articolo 3 del DPR 696/1996 (regolamento sulle semplificazioni) il quale chiaramente dispone che “ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente (ndr c.d. scontrino “parlante”), ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente”.
E’ opportuno che l’Agenzia riveda la propria posizione al fine di non generare
• nell’immediato inutili e sterili perdite di tempo alle aziende che, per seguire le nuove indicazioni del Fisco dovrebbero “scorporare”, ai fini della registrazione, l’imposta implicitamente contenuta nel corrispettivo e,
• nel futuro, altrettanto ingiustificabili contenziosi.
Altrettanto paradossalmente, in sede di verifica, l’incomprensibile presa di posizione potrebbe, peraltro, trovare estensione ad altre fattispecie nelle quali il contribuente, per ragioni di economicità, rinuncia alla potenziale possibilità di recuperare l’Iva (si pensi, a titolo esemplificativo: all'Iva estera legata al sostenimento di spese sostenute per fiere all’estero, che non sempre viene chiesta a rimborso; ai pedaggi autostradali non documentati tramite telepass; al noleggio di auto effettuata direttamente dal dipendente in occasione di una trasferta specifica; ecc).

CONCLUSIONI
Ci si augura che l'Agenzia delle Entrate, sopratutto al fine di evitare inutili complicazioni alle imprese, voglia trovare l'occasione per rivedere la propria posizione riconoscendo la deducibilità dell'Iva implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da scontrino o ricevuta fiscale.

Maggio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


LA SOLUZIONE DEL CASO *** 19/5/2010 ***

Con la Circolare n. 25/E del 19/05/2010 l'Agenzia delle Entrate ritorna opportunamente sui propri passi con riguardo ad alcune non condivisibili posizioni espresse nella Circolare n. 6/E del 3/3/2009 e nella R.M. n. 84/E del 31/03/2009. Con tali declaratorie il Fisco negava la deducibilità ai fini IRPEF/IRES ed IRAP dell'Iva non detratta sulle spese per prestazioni albeghiere e somministrazioni di alimenti e bevande per spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante. Con la nuova circolare viene, invece, riconosciuto che la scelta del contribuente di ricorrere alla documentazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (documento che non consente la detrazione ai fini Iva) può essere legato a valutazioni di convenienza economico-gestionale. Viene altresì riconosciuto (e come non si poteva fare diversamente) che l'art. 22, co.3, del DPR n. 633/723 non obbliga l'imprenditore a richiedere la fattura per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di ristorazione(tale obbligo sussiste, infatti, solo per gli acquisti di beni oggetto dell'attività propria). In conclusione, l'Iva non detratta ed implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da RF o scontrino rimane deducibile (in aggiunta al costo) tanto ai fini IRES/IRPEF che IRAP sempreché sia riferita a costi inerenti e nel limite del 75% previsto dall'art. 109, co.5, del TUIR (si ricorda che tale limite non opera per le trasferte fuori territorio comunale di dipendenti e collaboratori).
Infine, l'Agenzia precisa che non può, invece, costituire costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico del contribuente (impresa o professionista) a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

19/05/2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

mercoledì 31 marzo 2010

Ritardi Intrastat: le Entrate limitano l'applicazione dello Statuto ai soli ritardi di gennaio 2010

Con la circolare n. 14/E del 18/03/2010 l'Agenzia delle Entrata ha preso atto del fatto che il Decreto MEF del 22/02/2010 è stato pubblicato sulla G.U. solo in data 5/3/2010. Si tratta cioè di una data successiva a quella nella quale sono spirate le prime scadenze introdotte dal decreto medesimo, vale a dire quelle del 25 (o 20) febbraio 2010 previste per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010. Al riguardo l'Agenzia riconosce, pertanto, che i contribuenti dispongono di 60 gg dalla pubblicazione in Gazzetta delle disposizioni di attuazione (si arriva quindi al 04/05/2010) per adempiere, senza sanzioni, alla presentazione ritardata degli elenchi in questione. I citati 60 giorni sono quelli previsti dall'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente il quale prevede che "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data ... dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti". La circolare citata limita l'applicazione delle disposizioni di tutela dello Statuto alle sole scadenze relative a gennaio 2010. Va osservato che nei citati 60 gg sono, invece, comprese anche le scadenze di marzo (relative a febbraio) nonché quelle di aprile 2010(relative a marzo o al primo trimestre). Appare pertanto discutibile la tesi di circoscrivere l'applicazione dello Statuto alle sole scadenze spirate il 25 (o 20) febbraio. Non è probabilmente un caso il fatto che tale limitazione sia stata indicata nella circolare fra due "parentesi".

martedì 2 marzo 2010

Intrastat: le Entrate fissano termini che la legge non prevede

Forse l’intento dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 17/02/2010, era quello di tranquillizzare gli operatori sulla non sanzionabilità delle violazioni legate all’evidente obiettiva incertezza creata dal notevole ritardo con il quale sono stati rilasciati i software e sono stati recepiti nell’ordinamento nazionale i provvedimenti di attuazione della Direttiva n. 8 e 117 o forse, come vedremo, l’intento era un altro. In ogni caso, l’Agenzia non ha escluso la sanzionabilità dei modelli che verranno inevitabilmente presentati in ritardo (omessi), ma si è limitata a precisare che “in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali” ed il tutto “a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi”.
Ed è così che, al fine di scongiurare rischi sanzionatori, complice la contestuale pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane dello scadenziario di febbraio, nonché del Comunicato del 18/02 (che annunciava l’apertura per sabato 20/02/2010 degli sportelli doganali), molti contribuenti si sono messi in coda sabato 20 per presentare (chi su carta, chi su floppy/cd, chi con chiavette Usb) elenchi di fortuna contenenti almeno le cessioni e gli acquisti di beni. Elenchi che dovranno essere prossimamente integrati con i dati relativi ai servizi che non era possibile indicare né sui vecchi modelli cartacei né sulla versione 2009 del software (l’unica disponibile fino a poche ore prima). La cosa più bizzarra e, al contempo, pericolosa è comunque un’altra. Con la circolare n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha, da una parte, precisato che non saranno sanzionate situazioni per le quali la norma non prevede sanzioni (gli elenchi errati) e, dall’altra, ha fissato dei termine entro il quale dover rimediare agli errori di compilazione dei modelli già presentati, al fine di non incorrere in sanzioni.
L’art. 11, co.4, del D.Lgs n. 471/97 dispone che “l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 … ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione (€ 516 ) a lire due milioni (€ 1.032) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”.

E’ evidente, quindi, che, dal punto di vista normativo, l’errore o l’incompletezza dell’elenco può essere rimosso senza sanzioni, non necessariamente entro un termine, anche in caso di verifica. Che l’Agenzia abbia titolo per fissare un termine non previsto dalla norma, in sede di verifica, appare pacifico. Che lo possa fare (il 17/02/2010), a proprio esclusivo favore, ancora prima che le violazioni (se così le vogliamo chiamare) siano consumate, e per tutti i contribuenti, appare alquanto discutibile. Il rischio ora diventa, però, quello che qualche verificatore si incaponisca sul contenuto della circolare e contesti gli errori non rimossi entro il 20/07/2010. L’augurio è che l’Agenzia ritorni ufficialmente sui propri passi.

Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.

Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010

lunedì 1 marzo 2010

Intrastat 2010: ritardata emanazione provvedimenti di attuazione

Decisamente funambolico l’epilogo del recepimento delle Direttive n. 8 e n.117 del 2008 riguardanti le novità in materia di territorialità Iva dei servizi e, in particolare, quelle legate alla presentazione dei modelli Intrastat che, com’è noto, dal 2010, coinvolgono massicciamente anche le prestazioni di servizio. Il D.Lgs n. 18 del 11/02/2010 che recepisce le direttive citate è stato emanato con estremo ritardo (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010). Con nota dell'Agenzia delle Dogane n.24265 del 19/02/2010, dopo mesi di silezio, a poche ore dalla scadenza di febbraio, è stata "ufficializzato” il termine del giorno 20 per la presentazione elettronica (valida solo fino ad aprile) e di quella telematica per il giorno 25. Il software Intr@Web è stato messo a disposizione solo il 18/02/2010 (con la precedente versione del 2009 non era possibile presentare gli elenchi né delle cessioni né, men che meno, dei servizi). Decisamente singolare, e probabilmente non priva di significato, risulta la mancata pubblicazione entro il 25/02/2010 del Decreto MEF, firmato il 22/02/2010, che suggella normativamente le citate scadenze e che contiene i tracciati record per lo sviluppo dei gestionali aziendali. I modelli presentati “irritualmente” (su cartaceo) dopo la pubblicazione dei provvedimenti di attuazione dovranno essere ripresentati entro 10 giorni dall’invito degli uffici. Quello che risulta è un quadro sicuramente caotico, alquanto criticabile.

Violazioni dello Statuto
L’art. 3 dello Statuto del contribuente dispone che i nuovi adempimenti non entrino in vigore prima di 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi ed i nuovi modelli contengono sicuramente delle novità (si pensi ai servizi.
L’art. 10, co.2, dello stesso Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa ed il comma 3, che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Infine, sempre lo Statuto del contribuente, dispone, all’art. 10, co.1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. E non ci vuole, quindi, molto, a concludere come quest’ultimo principio sia stato completamente violato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.

Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010

Deducibilità auto in uso promiscuo dipendenti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Benefit auto uso promiscuo dipendenti - Art. 2, co.71/a, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007
L'art. 2, co.71, lett.a), D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 51, co.4, del TUIR, decretando l'aumento dal 30% al 50% del valore benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti, con effetto dal periodo in corso al 03/07/2006 (co.72 norma cit).
La disposizione viola l'art.3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia delle disposizioni tributarie.

Finanziaria 2007
L'aumento della base imponibile di cui sopra è stata fatta successivamente slittare al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 03/07/2006 ad opera dell'art 1, co. 324, della L. 296/2006.

Manovra estate 2007
L'art. 15, co.7-8, del D.L. n. 81/2007 ha ripristinato la misura del 30% con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27/06/2007.

Perdite fiscali - art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006

Collegato alla Finanziaria 2007

Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

mercoledì 24 febbraio 2010

Accertamenti immobiliari basati sui valori OMI

Finanziaria 2008
L'art. 1, co. 265, della L. n. 244/2007 stabilisce che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, le presunzione di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Le citate presunzioni consentono agli Uffici di effettuare accertamenti Iva e redditi, nei confronti dei cedenti, sulla sola base del valore normale quantificato in base ai valori desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Per espressa prevision normativa, la disposizione è stata introdotta in deroga all’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente.

L'art.24, co.4, lett.f) e co.25 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008) ha eliminato la possibilità (introdotta dal D.L. n.223/06, art.35, co.2 e 3) per l’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti ai fini Iva e dei redditi fondandole su una determinazione “algoritmica” legata alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e sull’inversione dell’onere della prova.
Tali quotazioni rimangono comunque degli elementi indiziari che potranno essere usati e corroborati da altre indagini (come ad esempio quelle bancarie) mirate a rilevare corrispettivi occultati. Trattandosi di modiche a norme che la stessa Agenzia (C.M. n.11, par.12.4, del 16/02/07) aveva definito “procedimentali”, gli effetti delle abrogazioni in oggetto dovrebbero valere (almeno ai fini Iva) anche per gli accertamenti in corso non definiti. Infine, qualche dubbio è sorto in merito alla sopravvivenza o meno di un’altra presunzione, quella legata al valore dei mutui stipulati dal cessionario, considerato che l’art.35, co.23-bis, del D.L. n.223/06 non è stato espressamente abrogato. Secondo Assonime (circolare n.42/09) la soppressione della disposizione contenuta nell’art.54 del DPR n.633/72 comporta anche l’abrogazione tacita del citato art.35, co.23-bis.

Esiti liquidazione dichiarazioni - art. 1, co.62, L. 296/2006

Finanziaria 2007
Con l'art. 1, co.62 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2006 (comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) in modo che l'Agenzia delle Entrate possa inviare, per tutte le dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, la comunicazione telematica di irregolarità, indipendentemente dalla scelta operata in dichiarazione da contribuente e intermediario. Tale variazione rappresenta un adempimento aggiuntivo per l'intermediario anche nel caso in cui per la dichiarazione fosse stata manifestata la scelta per l'invio della comunicazione direttamente al contribuente.
La norma ha efficacia retroattiva in spregio alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.

Collegato Finanziaria 2008
L'art. 39, comma 8-bis, lett. a), D.L. 01/10/2007 n. 159 (collegato Finanziaria 2008) ha reintrodotto, per contribuente ed intermediario, la possibilità di scelta.

martedì 23 febbraio 2010

Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

Art. 15 Statuto del Contribuente
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

La disposizione non risulta ancora attuata, lo evidenzia la Commissione Finanze del del Tesoro con risoluzione 171 del 01/08/2007.

venerdì 5 febbraio 2010

Click day bonus ricerca e sviluppo

L'art. 29 del D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) ha esteso il monitoraggio del credito d'imposta già previsto dall'art. 5 del D.L. n. 138/2002 a tutti i crediti d'imposta esistenti alla data del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto). Fra questi vi è anche il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co.280-283, della L. n. 296/2006. La novella ha subordinato la concreta possibilità di fruire dell'agevolazione all'effettiva dispinibilità delle risorse e al rilascio di un nulla osta, estendendo tale condizione anche alle attività di ricerca e sviluppo avviante antecedentemente al 29/11/2008 (data di entrata in vigore della nuova norma). L'effetto retroattivo di tale adempimento è una chiara violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dello Statuto contribuente tanto più aggravata dal fatto che la nuova procedura, basata sulla presentazione del formulario elettronico (FRS), ha lasciato a bocca asciutta oltre il 75% delle imprese che avevano già avviato i progetti confidando in una norma successivamente modificata. Il 06/05/2009 (giorno del click day)sono bastati infatti pochi secondi dall'apertura dei canali telematici (alle ore 10,00) per assegnare tutte le risorse a disposizione per il 2008 e 2009 solo a pochi cyber fortunati. La situazione ha destato parecchie proteste, al punto da spingere più di qualche contribuente a presentare ricorso contro il diniego del nulla osta.

martedì 26 gennaio 2010

Il comune di Lampedusa e Linosa a caccia di 1 centesimo

E' apparsa su Il sole 24 ore del 23/12/2009 la notizia che il Comune di Lampedusa e Linosa ha inviato ad un contribuente (peraltro avvocato) una raccomandata (costo € 3,40) per richiedere il pagamento della differenza di 0,01 centesimi di euro relativi al servizio fognature e depurazione, dal medesimo dovuto per l'anno 2004.

domenica 24 gennaio 2010

Compensazione crediti Iva - Provvedimento Agenzia Entrate del 21/12/2009

Manovra estate 2009

Il Provvedimento n. 185470 del 21/12/2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da attuazione alle novità in materia di compensazione dei crediti Iva introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78 del 01/07/2009. Il Provvedimento non si esprime sull'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma è risaputo che le medesime eplicano efficacia dal 2010 (in tal senso si era espressa l'Agenzia stessa con Comunicato stampa del 02/07/2009), in particolare con effetto dai versamenti in scadenza il 16/01/2010.
Le nuove disposizioni che prevedono forti limitazioni nella possibilità di utilizzare i crediti Iva in compensazione orizzontale, con F24, risultano così efficaci a meno di di 60 giorni dall'emanazione del Provvedimento citato, in violazione dell'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente.

Cartelle "mute"

L'art. 7 della L. n. 212/2000 dispone che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare, fra le altre, il respondabile del procedimento. La Corte Costituzionale con ordinanaza 377 del 09/11/2007 aveva sancito la piena legittimità di tale norma (che lunge dall'essere un inutile adempimento, avendo lo scopo di assicurare la trapsarenza dell'attività amministrativa e la garanzia del diritto di difesa). La posizione della suprema Corte ha creato non pochi problemi di legittimità a tutte le cartelle emesse in spregio alla disposizione delle Statuto. Considerata la difficoltà della venutasi a creare per gli uffici della riscossione, il legislatore, con un "intervento a gamba tesa", ha introdotto una norma mirata a bloccare gli effetti di tale ordinanza, prevendendo, con l'art. 36, co.4-ter, del D.L. 248/2007, che la mancata indicazione dei reponsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento determina la nullità del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella, a decorrere dal 01/06/2008, facendo salve le cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data. Con Sentenza 58/2009 la Cassazione ha precisato che le regole sulla nullità della cartella muta non possono essere considerate incostituzionali nella parte in cui non vengono fatte valere retroattivamente poiché la legge n. 212/2000 non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato.

Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 1364 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Deducibilità costi auto professionisti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Riduzione al 25% delle deducibilità dei costi delle autovetture per i titolari di reddito di lavoro autonomo (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co. 72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero di un ulteriore 5% dei costi del 2006 (totale 30%).

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

Deducibilità costi auto imprese - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Azzeramento delle deducibilità dei costi delle autovetture per le imprese (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero del 20% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. Non è possibile che per un'azienda, anche con un significativo numero di autovetture, l'inerenza sia pari a "zero tondo". Mica le userà tutte l'imprenditore o i suoi familiari ! Non è un caso, infatti, che, come citato, la misura sia stata successivamente "riposizionata".

Calcolo acconti autotassazione 2006 - art. 35 D.L. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.34, del D.L. n. 223/2006 dispone che per il calcolo degli acconti IIDD va anticipata l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Immatricolazione di comodo degli autocarri

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.11, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto nuove disposizioni antielusive riguardanti il trattamento fiscale (IIDD ed Iva) di taluni veicoli immatricolati come autocarri. I parametri sono stati individuati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/12/2006. Circa l'operatività della norma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 04/07/2006 si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19/01/2007 e con la Circolare n. 11/E del 16/02/2006.

Risultano violate le disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Società non operative - art. 35, co.15, D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.5, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 modifica regole e parametri per la determinazione dei ricavi e del reddito presunto delle c.d. società non operative.

La disposizione è in vigore con effetto dall'esercizio incorso al 04/07/2006, in violazione alle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Rilevanza plus/minus reddito di lavoro autonomo

Manovra bis - estate 2006

L'art. 36, co.29, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Le istruzioni al quadro RE di Unico 2007 relativo all'anno 2006, prevedono appositi righi destinati ad accogliere tali componenti. Trattandosi di modifiche riguardanti tributi periodici, le nuove disposizioni introdotte avrebbero dovuto entrare in vigore solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione modificativa, e quindi dal 01/01/2007. L'Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare che le plus/minus concorrono a formare il reddito solamente se raletive a beni mobili acquistati dopo il 04/07/2006. Risulta pertanto violato l'articolo 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Studi di settore: eliminazione regola del 2 su 3

Manovra bis - estate 2006

L'art. 37, co.2, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha eliminato la regola dei due esercizi non congrui su tre che concretizzava, per le imprese in contabilità ordinaria, una situazione accertabile sulla base degli studi di settore. A seguito di tale modifica il contribuente è accertabile anche per effetto del semplice scostamento di un solo anno.

In violazione all'art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) la disposizione ha effetto retroattivo al periodo d'imposta 2005.

Paradisi fiscali - art. 1, co.6, del D.L. n. 262 del 03/10/2006

Collegato Finanziaria 2007

E' stato inserito il comma 12-bis nell'art. 110 del Tuir che sancisce l'indeducibilità dei costi rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali".

La norma è espressamente in vigore dal 03/10/2006, in violazione alle disposizioni dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Leasing fabbricati strumentali - art. 1, co.18, del D.L. n. 262 del 04/07/2006

Collegato Finanziaria 2007

La norma estende ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing le disposizioni previste dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006.

Disposizione con effetto retroattivo anche per gli investimenti già in corso.

Indeducibilità valore terreni dei fabbricati - art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.

Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).

Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

sabato 23 gennaio 2010

Versamenti Irap 2006 - D.L. n.206 del 07/06/2006, art.1

Versamenti Irap. Esclusione dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e della definizione agevolata a seguito di controlli automatici (art. 2 del D.Lgs. n. 462/97) relativamente ai versamenti Irap relativi ad acconti e saldo riguardanti il periodo d'imposta in corso al 08/06/2006 (2006).

Ammortamento avviamento - art. 5-bis D.L. n. 203 del 30/09/2005

Collegato Finanziaria 2006
Con il D.L. 203/2005 viene modificato l’articolo 103, co. 3, del Tuir riducendo da 1/10 (10%) ad 1/20 (5%) la misura massima della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile del valore di avviamento. Tale modifica ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 03/12/2005 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2005) anche in relazione alle residue quote relative al valore di avviamento iscritto in precedenti esercizi.

Finanziaria 2006
La norma è stata ulteriormente modificata dal comma 521 della Legge 266 del 23/12/2005, sostituendo la misura di 1/20 con 1/18 (5,5556%).

Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 612 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Immobili non strumentali - art. 7 D.L. n. 203 del 30/09/2005

Decreto collegato finanziaria 2006

Introdotte modifiche all'articolo 90 e 144 del Tuir. Eliminazione deduzione forfettaria del 15% sulla locazione degli immobili non strumentali effettuata da soggetti d'impresa. Introduzione di una deduzione analitica deducibile nella misura massima del 15% del canone.
Efficacia a partire dall'esercizio in corso al 04/10/2005. Violazione art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) il quale prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta succeessivo a quello in corso alla data di intrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Versamenti Irap 2005 - D.L. n. 106 del 17/06/2005, art.1 co.1

Versamenti Irap. Esclusione dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e della definizione agevolata a seguito di controlli automatici (art. 2 del D.Lgs. n. 462/97) relativamente ai versamenti riguardanti il periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17/06/2005 (saldo Irap 2004) nonché acconti e saldo del periodo d’imposta in corso al 17/06/2005 (acconti e saldo 2005). N.B. E' stato addirittura modificato l'articolo 10 dello Statuto prevedento che "in ogni caso non determina condizione di obiettiva condizione di incertezza la pendenza in giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria".

Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 1572 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare, mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

venerdì 8 gennaio 2010

Estensione dell’obbligo, agli Uffici, di applicare l’art. 110, co.8, del TUIR anche nel caso di rettifiche derivanti da errata imputazione temporale

PROPOSTA PER UNA PIU' CONCRETA APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
La Giurisprudenza ha sancito il principio in base al quale il “divieto della doppia imposizione” ed il rispetto della “capacità contributiva” è garantito dalla possibilità di chiedere il rimborso entro 10 anni dal passato in giudicato della sentenza di legittimità del recupero dei costi in relazione all’annualità non di competenza.
L’articolo 110, co.8, del Tuir impone agli Uffici l’obbligo di riliquidare anche le dichiarazioni relative ad esercizi successivi a quello in cui avviene la ripresa. In questo modo, le maggiori imposte derivanti dalla rettifica operata nell’anno oggetto di accertamento verrebbe “compensata” con la minor imposta riguardante gli esercizi successivi. Il problema sta nel fatto che gli uffici non adottano tale comportamento poiché ritengono che la norma riguardi esclusivamente le “valutazioni” riconducibili, ad esempio, a rimanenze, ammortamento ed accantonamenti, ma non anche alle rettifiche riguardanti l’errata imputazione temporale. Ciò costringe i contribuenti (che spesso desistono) a presentare istanze di rimborso e a instaurare il contenzioso contro il silenzio rifiuto. Una norma interpretativa in tal senso risolverebbe il problema indirizzando l’Amministrazione finanziaria a concentrarsi più sull’evasione reale che su quella formale.

Gennaio 2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


LA PRESA D'ATTO DELL'AGENZIA *** Maggio 2010 ***
La norma non è ancora cambiata e l'Agenzia non riliquida automaticamente ma ha dovuto prendere atto che il divieto di doppia imposizione va rispettato e al contribuente va riconosciuta la possibilità di recuperare (a seconda dei casi con dichiarazione intragrativa a favore o istanza di rimborso) le componenti negative rettificate per difetto di compentenza temporale. Lo chiarisce la C.M. 23/E del 4/5/2010.

Settembre 2011
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Consolidamento del sistema di pagamento basato sul modello F23 ed F24

PROPOSTA PER DARE PARZIALE ATTUAZIONE ALL'ART. 8 DELLO STATUTO
L’art. 8, co.8. della L. n. 212/2000 prevede che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Ad otto anni dall’entrata in vigore dello Statuto, la disposizione risulta ancora sostanzialmente non attuata. Com’è noto, infatti, l’istituto della “compensazione orizzontale”, introdotto con effetto da maggio 1998 (inizio 1999 per i soggetti Irpeg) e disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente solamente la compensazione fra crediti risultanti dalle dichiarazioni (Iva, redditi, Irap, ecc) o denuncie periodiche (es. DM10/2) con debiti tributari (compresi taluni tributi locali) e contributivi, limitatamente, però, a quelli gestibili con il modello di versamento F24 e salvo talune eccezioni. La norma prevista dallo Statuto è sicuramente di più ampio respiro come risulta chiaramente dall’incisto “applicazione di tale istituto (estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione) anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Le difficoltà finanziarie accentuate dalla crisi globale, richiedono maggiori è più incisive misure. Sarebbe, pertanto, opportuna almeno l’estensione della possibilità di compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e/o contributiva non chiesti a rimborso anche ad atri tributi come, ad esempio, per quelli il cui versamento avviene tramite modello F23 (registro e altri tributi minori) nonché con debiti che sono transitati alla fase di riscossione a mezzo concessionario (Equitalia). In quest’ultimo caso, somme a suo tempo non versate per mancanza di fondi, e successivamente iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria, potrebbero trovare compensazione in crediti che il contribuente vanta nei confronti dell’Erario (ma ad oggi, la mancanza di disposizioni attuative, non permette nulla di tutto questo). E’ previsto, invece, che le Amministrazioni pubbliche non possono erogare pagamenti superiori ad € 10.000 (art. 48-bis DPR 602/73) e che l’Agenzia delle Entrate non possa erogare il rimborso (art. 28-ter del DPR 602/73) a fronte di cartelle pendenti in capo al contribuente (salvo l’avvio di una particolare procedura di compensazione fra credito a rimborso e cartella).
Luglio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


... VERSO UNA SOLUZIONE *** NOVEMBRE 2011 ****
Le basi sono state gettate con D.M. 8/11/2011, ora si tratta di attendere i Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio che definiscano termini e modalità operative per l'attuazione.
Con il citato decreto il Ministero dell'economia e delle finanze ha esteso le modalità di versamento tramite F24 alle imposte tradizionalmente versate con modello F23. Si tratta dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta di bollo, ecc.

Novembre 2011
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Reverse charge nei subappalti in edilizia

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
La norma in vigore dal 2007 è ingestibile. Lo dimostrano le oltre trenta fra risoluzioni e circolari emanate in poco più di due anni dalla sola Direzione centrale accertamento e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate (vedi elenco completo) alle quali vanno aggiunti gli incalcolabili interpelli regionali. Un quadro così caotico rischia di vanificare la stessa azione accertatrice, considerato che ci si trova in una situazione di chiara ed obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tale da giustificare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Appare pertanto necessaria ed urgente una modifica normativa che colga l’occasione per:
a) introdurre l’irrilevanza, ai soli fini del reverse charge, della distinzione fra cessione con posa in opera ed appalto o contratto d’’opera appalto (distinzione alquanto problematica, risolvibile solamente davanti ad un Giudice, e che, comunque, non pare significativa ai fini dell’obiettivo – il contrasto alle frodi - voluto dalla norma). Ai soli fini in oggetto dovranno essere considerati subappalti anche le operazioni qualificate dalle parti come cessioni di beni con posa in opera, laddove la posa, l’installazione o il montaggio avvenga, a cura del cedente medesimo, direttamente presso il cantiere;
b) ricondurre l’analisi dell’appartenenza al settore costruzioni al solo appaltatore (o del subappaltatore ma solo nella sua eventuale qualità di sub committente). Il requisito della “doppia appartenenza” delineato dalla prassi ha creato fino ad oggi più di qualche soluzione non condivisibile e contraddittoria.

Proposta modifica normativa

Febbraio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento (esportatori abituali e plafond).

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE
Dal 2005 i dati contenuti nella dichiarazione d’intento emesse dal cliente esportatore abituale devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate a cura del fornitore. Il mancato invio nei termini previsti (o l’invio con dati incompleti od errati), comporta l’applicazione di sanzioni pesantissime (dal 100% al 200% l’imposta e solidarietà sull’Iva eventualmente dovuta dal cliente). In questo caso le disposizioni nascono dall’esigenza di contrastare fenomeni fraudolenti in materia di Iva e quindi sono apprezzabili nell’intento. I medesimi obiettivi possono però essere perseguiti ponendo obblighi solo in capo agli esportatori (pochi) e non ai loro fornitori (tanti). La soluzione alternativa dovrebbe prevedere:
• l’obbligo in capo all’esportatore di inviare telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate, nonché all’indirizzo e-mail del proprio fornitore, tramite un apposito software predisposto dall’Agenzia delle Entrate (o conforme ai tracciati dalla stessa approvati);
• l’obbligo, da parte dell’Agenzia, di notificare all’indirizzo e-mail del fornitore, entro le 24 ore successive, l’avvenuta ricezione della dichiarazione d’intento;
• la possibilità, per l’esportatore abituale, di inviare la dichiarazione d’intento tramite posta ordinaria, previa vidimazione della stessa presso il competente Ufficio delle Entrate (in questo modo sarà così possibile gestire le situazioni n cui il fornitore non sia dotato di un indirizzo di posta elettronica);
• l’applicazione delle sanzioni in capo al fornitore solamente nell’ipotesi di emissione della fattura senza addebito di Iva in mancanza o difformità delle dichiarazioni prodotte con le modalità di cui sopra.
In questo modo la massa degli adempimenti verrebbe drasticamente ridotta: a fronte di ogni esportatore abituale ci sono, infatti, “n” fornitori. Gli esportatori abituali, del resto, sono già oggi obbligati ad inviare la dichiarazione d’intento per usufruire dell’agevolazione e per loro si tratterebbe solamente di modificare la modalità di invio, che, in molti casi, risulterà addirittura preferibile.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Tecnica di applicazione del reverse charge (integrazione in luogo dell’autofatturazione)

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE
Il decreto legislativo (schema approdato al Consiglio dei Ministri del 12/11/2009) che recepirà le Direttive CE n. 8, 9 e 117 del 2008 introdurrà, fra le altre, rilevanti novità in materia di modalità applicative del reverse charge (inversione contabile). Il nuovo impianto normativo impone per i servizi “in entrata”, anche per quelli resi da fornitori comunitari, l’obbligo di emettere l’autofattura ai sensi del nuovo art. 17, co.2, del DPR 633/72. Sarebbe opportuno evitare di creare inutili complicazioni agli operatori Iva nazionali consentendo, per i servizi resi da operatori comunitari, di applicare l’Iva mediante la più semplice modalità dell’integrazione della fattura del servizio (come si continuerà a fare per gli acquisti intracomunitari di beni) invece di dover emettere un autonomo documento (autofattura). Ancora più efficace e massiccia sarebbe l’azione di semplificazione se il sistema del reverse charge (auto fatturazione o integrazione a seconda dei casi) venisse reso obbligatorio solo per quei casi nei quali il soggetto passivo soffre di limitazioni soggettive od oggettive al diritto di esercitare la detrazione. Nella maggioranza dei casi, infatti, il reverse charge si concretizza in un adempimento inutile che non comporta alcun versamento d’imposta ed il cui monitoraggio potrebbe essere garantito dalla semplice annotazione, con codifica separata, della fattura. Dal 2010, peraltro, i servizi intracomunitari saranno comunque monitorati dai nuovi obblighi di compilazione dei modelli Intrastat. Come insegna la Corte di Giustizia (cause riunite C-95/07 e C-96/07) il diritto alla detrazione non può essere messo in discussione dall’Amministrazione finanziaria per la mancata applicazione dell’inversione contabile (doppia registrazione), nei casi in cui l’Iva sia comunque totalmente detraibile per il cessionario/committente. Anche dal versante comunitario, quindi, nulla osta alla semplificazione.
Dicembre 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza