martedì 26 gennaio 2010

Il comune di Lampedusa e Linosa a caccia di 1 centesimo

E' apparsa su Il sole 24 ore del 23/12/2009 la notizia che il Comune di Lampedusa e Linosa ha inviato ad un contribuente (peraltro avvocato) una raccomandata (costo € 3,40) per richiedere il pagamento della differenza di 0,01 centesimi di euro relativi al servizio fognature e depurazione, dal medesimo dovuto per l'anno 2004.

domenica 24 gennaio 2010

Compensazione crediti Iva - Provvedimento Agenzia Entrate del 21/12/2009

Manovra estate 2009

Il Provvedimento n. 185470 del 21/12/2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da attuazione alle novità in materia di compensazione dei crediti Iva introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78 del 01/07/2009. Il Provvedimento non si esprime sull'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma è risaputo che le medesime eplicano efficacia dal 2010 (in tal senso si era espressa l'Agenzia stessa con Comunicato stampa del 02/07/2009), in particolare con effetto dai versamenti in scadenza il 16/01/2010.
Le nuove disposizioni che prevedono forti limitazioni nella possibilità di utilizzare i crediti Iva in compensazione orizzontale, con F24, risultano così efficaci a meno di di 60 giorni dall'emanazione del Provvedimento citato, in violazione dell'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente.

Cartelle "mute"

L'art. 7 della L. n. 212/2000 dispone che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare, fra le altre, il respondabile del procedimento. La Corte Costituzionale con ordinanaza 377 del 09/11/2007 aveva sancito la piena legittimità di tale norma (che lunge dall'essere un inutile adempimento, avendo lo scopo di assicurare la trapsarenza dell'attività amministrativa e la garanzia del diritto di difesa). La posizione della suprema Corte ha creato non pochi problemi di legittimità a tutte le cartelle emesse in spregio alla disposizione delle Statuto. Considerata la difficoltà della venutasi a creare per gli uffici della riscossione, il legislatore, con un "intervento a gamba tesa", ha introdotto una norma mirata a bloccare gli effetti di tale ordinanza, prevendendo, con l'art. 36, co.4-ter, del D.L. 248/2007, che la mancata indicazione dei reponsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento determina la nullità del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella, a decorrere dal 01/06/2008, facendo salve le cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data. Con Sentenza 58/2009 la Cassazione ha precisato che le regole sulla nullità della cartella muta non possono essere considerate incostituzionali nella parte in cui non vengono fatte valere retroattivamente poiché la legge n. 212/2000 non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato.

Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 1364 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Deducibilità costi auto professionisti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Riduzione al 25% delle deducibilità dei costi delle autovetture per i titolari di reddito di lavoro autonomo (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co. 72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero di un ulteriore 5% dei costi del 2006 (totale 30%).

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

Deducibilità costi auto imprese - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Azzeramento delle deducibilità dei costi delle autovetture per le imprese (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero del 20% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. Non è possibile che per un'azienda, anche con un significativo numero di autovetture, l'inerenza sia pari a "zero tondo". Mica le userà tutte l'imprenditore o i suoi familiari ! Non è un caso, infatti, che, come citato, la misura sia stata successivamente "riposizionata".

Calcolo acconti autotassazione 2006 - art. 35 D.L. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.34, del D.L. n. 223/2006 dispone che per il calcolo degli acconti IIDD va anticipata l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Immatricolazione di comodo degli autocarri

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.11, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto nuove disposizioni antielusive riguardanti il trattamento fiscale (IIDD ed Iva) di taluni veicoli immatricolati come autocarri. I parametri sono stati individuati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/12/2006. Circa l'operatività della norma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 04/07/2006 si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19/01/2007 e con la Circolare n. 11/E del 16/02/2006.

Risultano violate le disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Società non operative - art. 35, co.15, D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.5, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 modifica regole e parametri per la determinazione dei ricavi e del reddito presunto delle c.d. società non operative.

La disposizione è in vigore con effetto dall'esercizio incorso al 04/07/2006, in violazione alle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Rilevanza plus/minus reddito di lavoro autonomo

Manovra bis - estate 2006

L'art. 36, co.29, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Le istruzioni al quadro RE di Unico 2007 relativo all'anno 2006, prevedono appositi righi destinati ad accogliere tali componenti. Trattandosi di modifiche riguardanti tributi periodici, le nuove disposizioni introdotte avrebbero dovuto entrare in vigore solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione modificativa, e quindi dal 01/01/2007. L'Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare che le plus/minus concorrono a formare il reddito solamente se raletive a beni mobili acquistati dopo il 04/07/2006. Risulta pertanto violato l'articolo 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Studi di settore: eliminazione regola del 2 su 3

Manovra bis - estate 2006

L'art. 37, co.2, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha eliminato la regola dei due esercizi non congrui su tre che concretizzava, per le imprese in contabilità ordinaria, una situazione accertabile sulla base degli studi di settore. A seguito di tale modifica il contribuente è accertabile anche per effetto del semplice scostamento di un solo anno.

In violazione all'art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) la disposizione ha effetto retroattivo al periodo d'imposta 2005.

Paradisi fiscali - art. 1, co.6, del D.L. n. 262 del 03/10/2006

Collegato Finanziaria 2007

E' stato inserito il comma 12-bis nell'art. 110 del Tuir che sancisce l'indeducibilità dei costi rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali".

La norma è espressamente in vigore dal 03/10/2006, in violazione alle disposizioni dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Leasing fabbricati strumentali - art. 1, co.18, del D.L. n. 262 del 04/07/2006

Collegato Finanziaria 2007

La norma estende ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing le disposizioni previste dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006.

Disposizione con effetto retroattivo anche per gli investimenti già in corso.

Indeducibilità valore terreni dei fabbricati - art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.

Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).

Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

sabato 23 gennaio 2010

Versamenti Irap 2006 - D.L. n.206 del 07/06/2006, art.1

Versamenti Irap. Esclusione dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e della definizione agevolata a seguito di controlli automatici (art. 2 del D.Lgs. n. 462/97) relativamente ai versamenti Irap relativi ad acconti e saldo riguardanti il periodo d'imposta in corso al 08/06/2006 (2006).

Ammortamento avviamento - art. 5-bis D.L. n. 203 del 30/09/2005

Collegato Finanziaria 2006
Con il D.L. 203/2005 viene modificato l’articolo 103, co. 3, del Tuir riducendo da 1/10 (10%) ad 1/20 (5%) la misura massima della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile del valore di avviamento. Tale modifica ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 03/12/2005 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2005) anche in relazione alle residue quote relative al valore di avviamento iscritto in precedenti esercizi.

Finanziaria 2006
La norma è stata ulteriormente modificata dal comma 521 della Legge 266 del 23/12/2005, sostituendo la misura di 1/20 con 1/18 (5,5556%).

Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 612 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Immobili non strumentali - art. 7 D.L. n. 203 del 30/09/2005

Decreto collegato finanziaria 2006

Introdotte modifiche all'articolo 90 e 144 del Tuir. Eliminazione deduzione forfettaria del 15% sulla locazione degli immobili non strumentali effettuata da soggetti d'impresa. Introduzione di una deduzione analitica deducibile nella misura massima del 15% del canone.
Efficacia a partire dall'esercizio in corso al 04/10/2005. Violazione art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) il quale prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta succeessivo a quello in corso alla data di intrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Versamenti Irap 2005 - D.L. n. 106 del 17/06/2005, art.1 co.1

Versamenti Irap. Esclusione dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e della definizione agevolata a seguito di controlli automatici (art. 2 del D.Lgs. n. 462/97) relativamente ai versamenti riguardanti il periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17/06/2005 (saldo Irap 2004) nonché acconti e saldo del periodo d’imposta in corso al 17/06/2005 (acconti e saldo 2005). N.B. E' stato addirittura modificato l'articolo 10 dello Statuto prevedento che "in ogni caso non determina condizione di obiettiva condizione di incertezza la pendenza in giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria".

Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 1572 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare, mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

venerdì 8 gennaio 2010

Estensione dell’obbligo, agli Uffici, di applicare l’art. 110, co.8, del TUIR anche nel caso di rettifiche derivanti da errata imputazione temporale

PROPOSTA PER UNA PIU' CONCRETA APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
La Giurisprudenza ha sancito il principio in base al quale il “divieto della doppia imposizione” ed il rispetto della “capacità contributiva” è garantito dalla possibilità di chiedere il rimborso entro 10 anni dal passato in giudicato della sentenza di legittimità del recupero dei costi in relazione all’annualità non di competenza.
L’articolo 110, co.8, del Tuir impone agli Uffici l’obbligo di riliquidare anche le dichiarazioni relative ad esercizi successivi a quello in cui avviene la ripresa. In questo modo, le maggiori imposte derivanti dalla rettifica operata nell’anno oggetto di accertamento verrebbe “compensata” con la minor imposta riguardante gli esercizi successivi. Il problema sta nel fatto che gli uffici non adottano tale comportamento poiché ritengono che la norma riguardi esclusivamente le “valutazioni” riconducibili, ad esempio, a rimanenze, ammortamento ed accantonamenti, ma non anche alle rettifiche riguardanti l’errata imputazione temporale. Ciò costringe i contribuenti (che spesso desistono) a presentare istanze di rimborso e a instaurare il contenzioso contro il silenzio rifiuto. Una norma interpretativa in tal senso risolverebbe il problema indirizzando l’Amministrazione finanziaria a concentrarsi più sull’evasione reale che su quella formale.

Gennaio 2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


LA PRESA D'ATTO DELL'AGENZIA *** Maggio 2010 ***
La norma non è ancora cambiata e l'Agenzia non riliquida automaticamente ma ha dovuto prendere atto che il divieto di doppia imposizione va rispettato e al contribuente va riconosciuta la possibilità di recuperare (a seconda dei casi con dichiarazione intragrativa a favore o istanza di rimborso) le componenti negative rettificate per difetto di compentenza temporale. Lo chiarisce la C.M. 23/E del 4/5/2010.

Settembre 2011
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Consolidamento del sistema di pagamento basato sul modello F23 ed F24

PROPOSTA PER DARE PARZIALE ATTUAZIONE ALL'ART. 8 DELLO STATUTO
L’art. 8, co.8. della L. n. 212/2000 prevede che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Ad otto anni dall’entrata in vigore dello Statuto, la disposizione risulta ancora sostanzialmente non attuata. Com’è noto, infatti, l’istituto della “compensazione orizzontale”, introdotto con effetto da maggio 1998 (inizio 1999 per i soggetti Irpeg) e disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente solamente la compensazione fra crediti risultanti dalle dichiarazioni (Iva, redditi, Irap, ecc) o denuncie periodiche (es. DM10/2) con debiti tributari (compresi taluni tributi locali) e contributivi, limitatamente, però, a quelli gestibili con il modello di versamento F24 e salvo talune eccezioni. La norma prevista dallo Statuto è sicuramente di più ampio respiro come risulta chiaramente dall’incisto “applicazione di tale istituto (estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione) anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Le difficoltà finanziarie accentuate dalla crisi globale, richiedono maggiori è più incisive misure. Sarebbe, pertanto, opportuna almeno l’estensione della possibilità di compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e/o contributiva non chiesti a rimborso anche ad atri tributi come, ad esempio, per quelli il cui versamento avviene tramite modello F23 (registro e altri tributi minori) nonché con debiti che sono transitati alla fase di riscossione a mezzo concessionario (Equitalia). In quest’ultimo caso, somme a suo tempo non versate per mancanza di fondi, e successivamente iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria, potrebbero trovare compensazione in crediti che il contribuente vanta nei confronti dell’Erario (ma ad oggi, la mancanza di disposizioni attuative, non permette nulla di tutto questo). E’ previsto, invece, che le Amministrazioni pubbliche non possono erogare pagamenti superiori ad € 10.000 (art. 48-bis DPR 602/73) e che l’Agenzia delle Entrate non possa erogare il rimborso (art. 28-ter del DPR 602/73) a fronte di cartelle pendenti in capo al contribuente (salvo l’avvio di una particolare procedura di compensazione fra credito a rimborso e cartella).
Luglio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


... VERSO UNA SOLUZIONE *** NOVEMBRE 2011 ****
Le basi sono state gettate con D.M. 8/11/2011, ora si tratta di attendere i Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio che definiscano termini e modalità operative per l'attuazione.
Con il citato decreto il Ministero dell'economia e delle finanze ha esteso le modalità di versamento tramite F24 alle imposte tradizionalmente versate con modello F23. Si tratta dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta di bollo, ecc.

Novembre 2011
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Reverse charge nei subappalti in edilizia

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
La norma in vigore dal 2007 è ingestibile. Lo dimostrano le oltre trenta fra risoluzioni e circolari emanate in poco più di due anni dalla sola Direzione centrale accertamento e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate (vedi elenco completo) alle quali vanno aggiunti gli incalcolabili interpelli regionali. Un quadro così caotico rischia di vanificare la stessa azione accertatrice, considerato che ci si trova in una situazione di chiara ed obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tale da giustificare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Appare pertanto necessaria ed urgente una modifica normativa che colga l’occasione per:
a) introdurre l’irrilevanza, ai soli fini del reverse charge, della distinzione fra cessione con posa in opera ed appalto o contratto d’’opera appalto (distinzione alquanto problematica, risolvibile solamente davanti ad un Giudice, e che, comunque, non pare significativa ai fini dell’obiettivo – il contrasto alle frodi - voluto dalla norma). Ai soli fini in oggetto dovranno essere considerati subappalti anche le operazioni qualificate dalle parti come cessioni di beni con posa in opera, laddove la posa, l’installazione o il montaggio avvenga, a cura del cedente medesimo, direttamente presso il cantiere;
b) ricondurre l’analisi dell’appartenenza al settore costruzioni al solo appaltatore (o del subappaltatore ma solo nella sua eventuale qualità di sub committente). Il requisito della “doppia appartenenza” delineato dalla prassi ha creato fino ad oggi più di qualche soluzione non condivisibile e contraddittoria.

Proposta modifica normativa

Febbraio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento (esportatori abituali e plafond).

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE
Dal 2005 i dati contenuti nella dichiarazione d’intento emesse dal cliente esportatore abituale devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate a cura del fornitore. Il mancato invio nei termini previsti (o l’invio con dati incompleti od errati), comporta l’applicazione di sanzioni pesantissime (dal 100% al 200% l’imposta e solidarietà sull’Iva eventualmente dovuta dal cliente). In questo caso le disposizioni nascono dall’esigenza di contrastare fenomeni fraudolenti in materia di Iva e quindi sono apprezzabili nell’intento. I medesimi obiettivi possono però essere perseguiti ponendo obblighi solo in capo agli esportatori (pochi) e non ai loro fornitori (tanti). La soluzione alternativa dovrebbe prevedere:
• l’obbligo in capo all’esportatore di inviare telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate, nonché all’indirizzo e-mail del proprio fornitore, tramite un apposito software predisposto dall’Agenzia delle Entrate (o conforme ai tracciati dalla stessa approvati);
• l’obbligo, da parte dell’Agenzia, di notificare all’indirizzo e-mail del fornitore, entro le 24 ore successive, l’avvenuta ricezione della dichiarazione d’intento;
• la possibilità, per l’esportatore abituale, di inviare la dichiarazione d’intento tramite posta ordinaria, previa vidimazione della stessa presso il competente Ufficio delle Entrate (in questo modo sarà così possibile gestire le situazioni n cui il fornitore non sia dotato di un indirizzo di posta elettronica);
• l’applicazione delle sanzioni in capo al fornitore solamente nell’ipotesi di emissione della fattura senza addebito di Iva in mancanza o difformità delle dichiarazioni prodotte con le modalità di cui sopra.
In questo modo la massa degli adempimenti verrebbe drasticamente ridotta: a fronte di ogni esportatore abituale ci sono, infatti, “n” fornitori. Gli esportatori abituali, del resto, sono già oggi obbligati ad inviare la dichiarazione d’intento per usufruire dell’agevolazione e per loro si tratterebbe solamente di modificare la modalità di invio, che, in molti casi, risulterà addirittura preferibile.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Tecnica di applicazione del reverse charge (integrazione in luogo dell’autofatturazione)

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE
Il decreto legislativo (schema approdato al Consiglio dei Ministri del 12/11/2009) che recepirà le Direttive CE n. 8, 9 e 117 del 2008 introdurrà, fra le altre, rilevanti novità in materia di modalità applicative del reverse charge (inversione contabile). Il nuovo impianto normativo impone per i servizi “in entrata”, anche per quelli resi da fornitori comunitari, l’obbligo di emettere l’autofattura ai sensi del nuovo art. 17, co.2, del DPR 633/72. Sarebbe opportuno evitare di creare inutili complicazioni agli operatori Iva nazionali consentendo, per i servizi resi da operatori comunitari, di applicare l’Iva mediante la più semplice modalità dell’integrazione della fattura del servizio (come si continuerà a fare per gli acquisti intracomunitari di beni) invece di dover emettere un autonomo documento (autofattura). Ancora più efficace e massiccia sarebbe l’azione di semplificazione se il sistema del reverse charge (auto fatturazione o integrazione a seconda dei casi) venisse reso obbligatorio solo per quei casi nei quali il soggetto passivo soffre di limitazioni soggettive od oggettive al diritto di esercitare la detrazione. Nella maggioranza dei casi, infatti, il reverse charge si concretizza in un adempimento inutile che non comporta alcun versamento d’imposta ed il cui monitoraggio potrebbe essere garantito dalla semplice annotazione, con codifica separata, della fattura. Dal 2010, peraltro, i servizi intracomunitari saranno comunque monitorati dai nuovi obblighi di compilazione dei modelli Intrastat. Come insegna la Corte di Giustizia (cause riunite C-95/07 e C-96/07) il diritto alla detrazione non può essere messo in discussione dall’Amministrazione finanziaria per la mancata applicazione dell’inversione contabile (doppia registrazione), nei casi in cui l’Iva sia comunque totalmente detraibile per il cessionario/committente. Anche dal versante comunitario, quindi, nulla osta alla semplificazione.
Dicembre 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza