mercoledì 24 febbraio 2010

Accertamenti immobiliari basati sui valori OMI

Finanziaria 2008
L'art. 1, co. 265, della L. n. 244/2007 stabilisce che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, le presunzione di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Le citate presunzioni consentono agli Uffici di effettuare accertamenti Iva e redditi, nei confronti dei cedenti, sulla sola base del valore normale quantificato in base ai valori desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Per espressa prevision normativa, la disposizione è stata introdotta in deroga all’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente.

L'art.24, co.4, lett.f) e co.25 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008) ha eliminato la possibilità (introdotta dal D.L. n.223/06, art.35, co.2 e 3) per l’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti ai fini Iva e dei redditi fondandole su una determinazione “algoritmica” legata alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e sull’inversione dell’onere della prova.
Tali quotazioni rimangono comunque degli elementi indiziari che potranno essere usati e corroborati da altre indagini (come ad esempio quelle bancarie) mirate a rilevare corrispettivi occultati. Trattandosi di modiche a norme che la stessa Agenzia (C.M. n.11, par.12.4, del 16/02/07) aveva definito “procedimentali”, gli effetti delle abrogazioni in oggetto dovrebbero valere (almeno ai fini Iva) anche per gli accertamenti in corso non definiti. Infine, qualche dubbio è sorto in merito alla sopravvivenza o meno di un’altra presunzione, quella legata al valore dei mutui stipulati dal cessionario, considerato che l’art.35, co.23-bis, del D.L. n.223/06 non è stato espressamente abrogato. Secondo Assonime (circolare n.42/09) la soppressione della disposizione contenuta nell’art.54 del DPR n.633/72 comporta anche l’abrogazione tacita del citato art.35, co.23-bis.

Esiti liquidazione dichiarazioni - art. 1, co.62, L. 296/2006

Finanziaria 2007
Con l'art. 1, co.62 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2006 (comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) in modo che l'Agenzia delle Entrate possa inviare, per tutte le dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, la comunicazione telematica di irregolarità, indipendentemente dalla scelta operata in dichiarazione da contribuente e intermediario. Tale variazione rappresenta un adempimento aggiuntivo per l'intermediario anche nel caso in cui per la dichiarazione fosse stata manifestata la scelta per l'invio della comunicazione direttamente al contribuente.
La norma ha efficacia retroattiva in spregio alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.

Collegato Finanziaria 2008
L'art. 39, comma 8-bis, lett. a), D.L. 01/10/2007 n. 159 (collegato Finanziaria 2008) ha reintrodotto, per contribuente ed intermediario, la possibilità di scelta.

martedì 23 febbraio 2010

Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

Art. 15 Statuto del Contribuente
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

La disposizione non risulta ancora attuata, lo evidenzia la Commissione Finanze del del Tesoro con risoluzione 171 del 01/08/2007.

venerdì 5 febbraio 2010

Click day bonus ricerca e sviluppo

L'art. 29 del D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) ha esteso il monitoraggio del credito d'imposta già previsto dall'art. 5 del D.L. n. 138/2002 a tutti i crediti d'imposta esistenti alla data del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto). Fra questi vi è anche il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co.280-283, della L. n. 296/2006. La novella ha subordinato la concreta possibilità di fruire dell'agevolazione all'effettiva dispinibilità delle risorse e al rilascio di un nulla osta, estendendo tale condizione anche alle attività di ricerca e sviluppo avviante antecedentemente al 29/11/2008 (data di entrata in vigore della nuova norma). L'effetto retroattivo di tale adempimento è una chiara violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dello Statuto contribuente tanto più aggravata dal fatto che la nuova procedura, basata sulla presentazione del formulario elettronico (FRS), ha lasciato a bocca asciutta oltre il 75% delle imprese che avevano già avviato i progetti confidando in una norma successivamente modificata. Il 06/05/2009 (giorno del click day)sono bastati infatti pochi secondi dall'apertura dei canali telematici (alle ore 10,00) per assegnare tutte le risorse a disposizione per il 2008 e 2009 solo a pochi cyber fortunati. La situazione ha destato parecchie proteste, al punto da spingere più di qualche contribuente a presentare ricorso contro il diniego del nulla osta.