mercoledì 31 marzo 2010

Ritardi Intrastat: le Entrate limitano l'applicazione dello Statuto ai soli ritardi di gennaio 2010

Con la circolare n. 14/E del 18/03/2010 l'Agenzia delle Entrata ha preso atto del fatto che il Decreto MEF del 22/02/2010 è stato pubblicato sulla G.U. solo in data 5/3/2010. Si tratta cioè di una data successiva a quella nella quale sono spirate le prime scadenze introdotte dal decreto medesimo, vale a dire quelle del 25 (o 20) febbraio 2010 previste per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010. Al riguardo l'Agenzia riconosce, pertanto, che i contribuenti dispongono di 60 gg dalla pubblicazione in Gazzetta delle disposizioni di attuazione (si arriva quindi al 04/05/2010) per adempiere, senza sanzioni, alla presentazione ritardata degli elenchi in questione. I citati 60 giorni sono quelli previsti dall'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente il quale prevede che "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data ... dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti". La circolare citata limita l'applicazione delle disposizioni di tutela dello Statuto alle sole scadenze relative a gennaio 2010. Va osservato che nei citati 60 gg sono, invece, comprese anche le scadenze di marzo (relative a febbraio) nonché quelle di aprile 2010(relative a marzo o al primo trimestre). Appare pertanto discutibile la tesi di circoscrivere l'applicazione dello Statuto alle sole scadenze spirate il 25 (o 20) febbraio. Non è probabilmente un caso il fatto che tale limitazione sia stata indicata nella circolare fra due "parentesi".

martedì 2 marzo 2010

Intrastat: le Entrate fissano termini che la legge non prevede

Forse l’intento dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 17/02/2010, era quello di tranquillizzare gli operatori sulla non sanzionabilità delle violazioni legate all’evidente obiettiva incertezza creata dal notevole ritardo con il quale sono stati rilasciati i software e sono stati recepiti nell’ordinamento nazionale i provvedimenti di attuazione della Direttiva n. 8 e 117 o forse, come vedremo, l’intento era un altro. In ogni caso, l’Agenzia non ha escluso la sanzionabilità dei modelli che verranno inevitabilmente presentati in ritardo (omessi), ma si è limitata a precisare che “in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali” ed il tutto “a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi”.
Ed è così che, al fine di scongiurare rischi sanzionatori, complice la contestuale pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane dello scadenziario di febbraio, nonché del Comunicato del 18/02 (che annunciava l’apertura per sabato 20/02/2010 degli sportelli doganali), molti contribuenti si sono messi in coda sabato 20 per presentare (chi su carta, chi su floppy/cd, chi con chiavette Usb) elenchi di fortuna contenenti almeno le cessioni e gli acquisti di beni. Elenchi che dovranno essere prossimamente integrati con i dati relativi ai servizi che non era possibile indicare né sui vecchi modelli cartacei né sulla versione 2009 del software (l’unica disponibile fino a poche ore prima). La cosa più bizzarra e, al contempo, pericolosa è comunque un’altra. Con la circolare n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha, da una parte, precisato che non saranno sanzionate situazioni per le quali la norma non prevede sanzioni (gli elenchi errati) e, dall’altra, ha fissato dei termine entro il quale dover rimediare agli errori di compilazione dei modelli già presentati, al fine di non incorrere in sanzioni.
L’art. 11, co.4, del D.Lgs n. 471/97 dispone che “l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 … ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione (€ 516 ) a lire due milioni (€ 1.032) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”.

E’ evidente, quindi, che, dal punto di vista normativo, l’errore o l’incompletezza dell’elenco può essere rimosso senza sanzioni, non necessariamente entro un termine, anche in caso di verifica. Che l’Agenzia abbia titolo per fissare un termine non previsto dalla norma, in sede di verifica, appare pacifico. Che lo possa fare (il 17/02/2010), a proprio esclusivo favore, ancora prima che le violazioni (se così le vogliamo chiamare) siano consumate, e per tutti i contribuenti, appare alquanto discutibile. Il rischio ora diventa, però, quello che qualche verificatore si incaponisca sul contenuto della circolare e contesti gli errori non rimossi entro il 20/07/2010. L’augurio è che l’Agenzia ritorni ufficialmente sui propri passi.

Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.

Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010

lunedì 1 marzo 2010

Intrastat 2010: ritardata emanazione provvedimenti di attuazione

Decisamente funambolico l’epilogo del recepimento delle Direttive n. 8 e n.117 del 2008 riguardanti le novità in materia di territorialità Iva dei servizi e, in particolare, quelle legate alla presentazione dei modelli Intrastat che, com’è noto, dal 2010, coinvolgono massicciamente anche le prestazioni di servizio. Il D.Lgs n. 18 del 11/02/2010 che recepisce le direttive citate è stato emanato con estremo ritardo (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010). Con nota dell'Agenzia delle Dogane n.24265 del 19/02/2010, dopo mesi di silezio, a poche ore dalla scadenza di febbraio, è stata "ufficializzato” il termine del giorno 20 per la presentazione elettronica (valida solo fino ad aprile) e di quella telematica per il giorno 25. Il software Intr@Web è stato messo a disposizione solo il 18/02/2010 (con la precedente versione del 2009 non era possibile presentare gli elenchi né delle cessioni né, men che meno, dei servizi). Decisamente singolare, e probabilmente non priva di significato, risulta la mancata pubblicazione entro il 25/02/2010 del Decreto MEF, firmato il 22/02/2010, che suggella normativamente le citate scadenze e che contiene i tracciati record per lo sviluppo dei gestionali aziendali. I modelli presentati “irritualmente” (su cartaceo) dopo la pubblicazione dei provvedimenti di attuazione dovranno essere ripresentati entro 10 giorni dall’invito degli uffici. Quello che risulta è un quadro sicuramente caotico, alquanto criticabile.

Violazioni dello Statuto
L’art. 3 dello Statuto del contribuente dispone che i nuovi adempimenti non entrino in vigore prima di 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi ed i nuovi modelli contengono sicuramente delle novità (si pensi ai servizi.
L’art. 10, co.2, dello stesso Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa ed il comma 3, che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Infine, sempre lo Statuto del contribuente, dispone, all’art. 10, co.1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. E non ci vuole, quindi, molto, a concludere come quest’ultimo principio sia stato completamente violato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.

Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010

Deducibilità auto in uso promiscuo dipendenti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Benefit auto uso promiscuo dipendenti - Art. 2, co.71/a, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007
L'art. 2, co.71, lett.a), D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 51, co.4, del TUIR, decretando l'aumento dal 30% al 50% del valore benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti, con effetto dal periodo in corso al 03/07/2006 (co.72 norma cit).
La disposizione viola l'art.3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia delle disposizioni tributarie.

Finanziaria 2007
L'aumento della base imponibile di cui sopra è stata fatta successivamente slittare al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 03/07/2006 ad opera dell'art 1, co. 324, della L. 296/2006.

Manovra estate 2007
L'art. 15, co.7-8, del D.L. n. 81/2007 ha ripristinato la misura del 30% con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27/06/2007.

Perdite fiscali - art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006

Collegato alla Finanziaria 2007

Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.