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giovedì 29 aprile 2010

Iva vitto e alloggio: il fisco dimentica le semplificazioni volute dal legistatore nel 1996

PARADOSSI INTERPRETATIVI
Indeducibilità dell’Iva non detratta su vitto e alloggio. Nonostante l’introduzione, da settembre 2008 (modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 6/8/2008), della detrazione dell’Iva sulle spese di vitto e alloggio (diverse da quelle di rappresentanza), molte aziende hanno continuato a documentare tali oneri tramite scontrino o ricevuta fiscale “parlanti”, rinunciando, di fatto, alla possibilità di detrarre l’Iva su tali costi. Nella Circolare n. 6/E del 13/03/2009 l’Agenzia delle Entrata ha fornito alcune precisazioni che destano assoluto stupore. Secondo l’Agenzia, infatti, l’Iva che l’azienda rinuncia a detrarre, perché non documentata da fattura, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, come precisato nella Risoluzione 84/E del 31/03/2009, analoga sorte spetta ai fini Irap (addirittura per le stesse società di capitali che, in base alla riforma Irap introdotta dalla Finanziaria 2008, determinano le componenti rilevanti ai fini dell’imposta sulla base del dato contabile e non più sulla base del valore rilevante ai fini IIDD). L’interpretazione di “chiusura” dell’Amministrazione finanziaria si basa sulla considerazione che il contribuente ha facoltà di chiedere la fattura agli esercenti (ristoranti, alberghi, ecc) che a fronte di tale richiesta sono tenuti ad emetterla (art. 22, co.2, del DPR 633/72) in luogo dello scontrino o ricevuta. Il fisco dimostra di non conoscere la realtà delle cose. Indipendentemente dal fatto che l’esercente (anche se non potrebbe) si rifiuta di emettere una fattura (in luogo dello scontrino) a fronte di una somministrazione di pochi spiccioli (si pensi ad un caffè o a un tramezzino), diventa in ogni modo antieconomico per il committente richiedere l’emissione di un documento che, dal punto di vista amministrativo, gli comporterebbe oneri decisamente più elevati rispetto ad una (pur già complessa) rilevazione della spesa nella nota a piè di lista presentata dal dipendente. Si pensi allo smistamento dei documenti, alla registrazione del singolo documento, all'apertura e chiusura contabile del fornitore, ecc. Non solo, il fisco dimentica che il legislatore ha già disciplinato in una chiara ed inequivocabile ottica di semplificazione la materia. Due sono le norme di interesse per il caso in questione:
1. l’art. 22, co. 3, del DPR n. 633/72 che obbliga l’imprenditore a richiedere la fattura nei confronti degli esercenti solamente nel caso di acquisto di beni che formano oggetto dell’attività (nel caso in questione si tratta, invece, di servizi);
2. l’articolo 3 del DPR 696/1996 (regolamento sulle semplificazioni) il quale chiaramente dispone che “ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente (ndr c.d. scontrino “parlante”), ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente”.
E’ opportuno che l’Agenzia riveda la propria posizione al fine di non generare
• nell’immediato inutili e sterili perdite di tempo alle aziende che, per seguire le nuove indicazioni del Fisco dovrebbero “scorporare”, ai fini della registrazione, l’imposta implicitamente contenuta nel corrispettivo e,
• nel futuro, altrettanto ingiustificabili contenziosi.
Altrettanto paradossalmente, in sede di verifica, l’incomprensibile presa di posizione potrebbe, peraltro, trovare estensione ad altre fattispecie nelle quali il contribuente, per ragioni di economicità, rinuncia alla potenziale possibilità di recuperare l’Iva (si pensi, a titolo esemplificativo: all'Iva estera legata al sostenimento di spese sostenute per fiere all’estero, che non sempre viene chiesta a rimborso; ai pedaggi autostradali non documentati tramite telepass; al noleggio di auto effettuata direttamente dal dipendente in occasione di una trasferta specifica; ecc).

CONCLUSIONI
Ci si augura che l'Agenzia delle Entrate, sopratutto al fine di evitare inutili complicazioni alle imprese, voglia trovare l'occasione per rivedere la propria posizione riconoscendo la deducibilità dell'Iva implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da scontrino o ricevuta fiscale.

Maggio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


LA SOLUZIONE DEL CASO *** 19/5/2010 ***

Con la Circolare n. 25/E del 19/05/2010 l'Agenzia delle Entrate ritorna opportunamente sui propri passi con riguardo ad alcune non condivisibili posizioni espresse nella Circolare n. 6/E del 3/3/2009 e nella R.M. n. 84/E del 31/03/2009. Con tali declaratorie il Fisco negava la deducibilità ai fini IRPEF/IRES ed IRAP dell'Iva non detratta sulle spese per prestazioni albeghiere e somministrazioni di alimenti e bevande per spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante. Con la nuova circolare viene, invece, riconosciuto che la scelta del contribuente di ricorrere alla documentazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (documento che non consente la detrazione ai fini Iva) può essere legato a valutazioni di convenienza economico-gestionale. Viene altresì riconosciuto (e come non si poteva fare diversamente) che l'art. 22, co.3, del DPR n. 633/723 non obbliga l'imprenditore a richiedere la fattura per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di ristorazione(tale obbligo sussiste, infatti, solo per gli acquisti di beni oggetto dell'attività propria). In conclusione, l'Iva non detratta ed implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da RF o scontrino rimane deducibile (in aggiunta al costo) tanto ai fini IRES/IRPEF che IRAP sempreché sia riferita a costi inerenti e nel limite del 75% previsto dall'art. 109, co.5, del TUIR (si ricorda che tale limite non opera per le trasferte fuori territorio comunale di dipendenti e collaboratori).
Infine, l'Agenzia precisa che non può, invece, costituire costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico del contribuente (impresa o professionista) a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

19/05/2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

lunedì 1 marzo 2010

Deducibilità auto in uso promiscuo dipendenti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

domenica 24 gennaio 2010

Deducibilità costi auto professionisti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Riduzione al 25% delle deducibilità dei costi delle autovetture per i titolari di reddito di lavoro autonomo (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co. 72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero di un ulteriore 5% dei costi del 2006 (totale 30%).

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

Deducibilità costi auto imprese - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Azzeramento delle deducibilità dei costi delle autovetture per le imprese (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero del 20% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. Non è possibile che per un'azienda, anche con un significativo numero di autovetture, l'inerenza sia pari a "zero tondo". Mica le userà tutte l'imprenditore o i suoi familiari ! Non è un caso, infatti, che, come citato, la misura sia stata successivamente "riposizionata".

Immatricolazione di comodo degli autocarri

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.11, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto nuove disposizioni antielusive riguardanti il trattamento fiscale (IIDD ed Iva) di taluni veicoli immatricolati come autocarri. I parametri sono stati individuati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/12/2006. Circa l'operatività della norma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 04/07/2006 si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19/01/2007 e con la Circolare n. 11/E del 16/02/2006.

Risultano violate le disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Società non operative - art. 35, co.15, D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.5, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 modifica regole e parametri per la determinazione dei ricavi e del reddito presunto delle c.d. società non operative.

La disposizione è in vigore con effetto dall'esercizio incorso al 04/07/2006, in violazione alle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Rilevanza plus/minus reddito di lavoro autonomo

Manovra bis - estate 2006

L'art. 36, co.29, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Le istruzioni al quadro RE di Unico 2007 relativo all'anno 2006, prevedono appositi righi destinati ad accogliere tali componenti. Trattandosi di modifiche riguardanti tributi periodici, le nuove disposizioni introdotte avrebbero dovuto entrare in vigore solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione modificativa, e quindi dal 01/01/2007. L'Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare che le plus/minus concorrono a formare il reddito solamente se raletive a beni mobili acquistati dopo il 04/07/2006. Risulta pertanto violato l'articolo 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Studi di settore: eliminazione regola del 2 su 3

Manovra bis - estate 2006

L'art. 37, co.2, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha eliminato la regola dei due esercizi non congrui su tre che concretizzava, per le imprese in contabilità ordinaria, una situazione accertabile sulla base degli studi di settore. A seguito di tale modifica il contribuente è accertabile anche per effetto del semplice scostamento di un solo anno.

In violazione all'art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) la disposizione ha effetto retroattivo al periodo d'imposta 2005.

Leasing fabbricati strumentali - art. 1, co.18, del D.L. n. 262 del 04/07/2006

Collegato Finanziaria 2007

La norma estende ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing le disposizioni previste dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006.

Disposizione con effetto retroattivo anche per gli investimenti già in corso.

Indeducibilità valore terreni dei fabbricati - art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.

Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).

Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

sabato 23 gennaio 2010

Versamenti Irap 2006 - D.L. n.206 del 07/06/2006, art.1

Versamenti Irap. Esclusione dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e della definizione agevolata a seguito di controlli automatici (art. 2 del D.Lgs. n. 462/97) relativamente ai versamenti Irap relativi ad acconti e saldo riguardanti il periodo d'imposta in corso al 08/06/2006 (2006).

Ammortamento avviamento - art. 5-bis D.L. n. 203 del 30/09/2005

Collegato Finanziaria 2006
Con il D.L. 203/2005 viene modificato l’articolo 103, co. 3, del Tuir riducendo da 1/10 (10%) ad 1/20 (5%) la misura massima della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile del valore di avviamento. Tale modifica ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 03/12/2005 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2005) anche in relazione alle residue quote relative al valore di avviamento iscritto in precedenti esercizi.

Finanziaria 2006
La norma è stata ulteriormente modificata dal comma 521 della Legge 266 del 23/12/2005, sostituendo la misura di 1/20 con 1/18 (5,5556%).

Immobili non strumentali - art. 7 D.L. n. 203 del 30/09/2005

Decreto collegato finanziaria 2006

Introdotte modifiche all'articolo 90 e 144 del Tuir. Eliminazione deduzione forfettaria del 15% sulla locazione degli immobili non strumentali effettuata da soggetti d'impresa. Introduzione di una deduzione analitica deducibile nella misura massima del 15% del canone.
Efficacia a partire dall'esercizio in corso al 04/10/2005. Violazione art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) il quale prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta succeessivo a quello in corso alla data di intrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Versamenti Irap 2005 - D.L. n. 106 del 17/06/2005, art.1 co.1

Versamenti Irap. Esclusione dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e della definizione agevolata a seguito di controlli automatici (art. 2 del D.Lgs. n. 462/97) relativamente ai versamenti riguardanti il periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17/06/2005 (saldo Irap 2004) nonché acconti e saldo del periodo d’imposta in corso al 17/06/2005 (acconti e saldo 2005). N.B. E' stato addirittura modificato l'articolo 10 dello Statuto prevedento che "in ogni caso non determina condizione di obiettiva condizione di incertezza la pendenza in giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria".

mercoledì 17 giugno 2009

Studi di settore: estensione con efficacia retroattiva

L'art. 1, co.409, della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha disposto l'estensione dell'accertamento in base agli studi di settore anche ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo. Il co. 410 della norma citata prevede efficacia della norma con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2004.

La norma viola il disposto dell'art. 3, co.1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale prevede che, salvo per le norme di natura interpretativa, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroativo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza