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domenica 24 gennaio 2010

Calcolo acconti autotassazione 2006 - art. 35 D.L. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.34, del D.L. n. 223/2006 dispone che per il calcolo degli acconti IIDD va anticipata l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Immatricolazione di comodo degli autocarri

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.11, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto nuove disposizioni antielusive riguardanti il trattamento fiscale (IIDD ed Iva) di taluni veicoli immatricolati come autocarri. I parametri sono stati individuati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06/12/2006. Circa l'operatività della norma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 04/07/2006 si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19/01/2007 e con la Circolare n. 11/E del 16/02/2006.

Risultano violate le disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Società non operative - art. 35, co.15, D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006

L'art. 35, co.5, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 modifica regole e parametri per la determinazione dei ricavi e del reddito presunto delle c.d. società non operative.

La disposizione è in vigore con effetto dall'esercizio incorso al 04/07/2006, in violazione alle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Rilevanza plus/minus reddito di lavoro autonomo

Manovra bis - estate 2006

L'art. 36, co.29, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha introdotto la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Le istruzioni al quadro RE di Unico 2007 relativo all'anno 2006, prevedono appositi righi destinati ad accogliere tali componenti. Trattandosi di modifiche riguardanti tributi periodici, le nuove disposizioni introdotte avrebbero dovuto entrare in vigore solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione modificativa, e quindi dal 01/01/2007. L'Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare che le plus/minus concorrono a formare il reddito solamente se raletive a beni mobili acquistati dopo il 04/07/2006. Risulta pertanto violato l'articolo 3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Studi di settore: eliminazione regola del 2 su 3

Manovra bis - estate 2006

L'art. 37, co.2, del D.L. n. 223 del 04/07/2006 ha eliminato la regola dei due esercizi non congrui su tre che concretizzava, per le imprese in contabilità ordinaria, una situazione accertabile sulla base degli studi di settore. A seguito di tale modifica il contribuente è accertabile anche per effetto del semplice scostamento di un solo anno.

In violazione all'art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) la disposizione ha effetto retroattivo al periodo d'imposta 2005.

Indeducibilità valore terreni dei fabbricati - art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.

Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).

Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

sabato 23 gennaio 2010

Ammortamento avviamento - art. 5-bis D.L. n. 203 del 30/09/2005

Collegato Finanziaria 2006
Con il D.L. 203/2005 viene modificato l’articolo 103, co. 3, del Tuir riducendo da 1/10 (10%) ad 1/20 (5%) la misura massima della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile del valore di avviamento. Tale modifica ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 03/12/2005 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2005) anche in relazione alle residue quote relative al valore di avviamento iscritto in precedenti esercizi.

Finanziaria 2006
La norma è stata ulteriormente modificata dal comma 521 della Legge 266 del 23/12/2005, sostituendo la misura di 1/20 con 1/18 (5,5556%).

Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006)

Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 612 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).

Immobili non strumentali - art. 7 D.L. n. 203 del 30/09/2005

Decreto collegato finanziaria 2006

Introdotte modifiche all'articolo 90 e 144 del Tuir. Eliminazione deduzione forfettaria del 15% sulla locazione degli immobili non strumentali effettuata da soggetti d'impresa. Introduzione di una deduzione analitica deducibile nella misura massima del 15% del canone.
Efficacia a partire dall'esercizio in corso al 04/10/2005. Violazione art. 3 dello Statuto (efficacia temporale delle norme tributarie) il quale prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta succeessivo a quello in corso alla data di intrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.