L'art. 1, co. 424, della L. 30/12/2004 (Finanziaria 2005) dispone che i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall' art. 17, co,1 lett. a) del DPR n. 602/73 sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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mercoledì 17 giugno 2009
ICI: proroga termini liquidazione
L'art. 1-quater del D.L. n 314 del 30/12/2004, aggiunto in sede di conversione dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, ha disposto che i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Proroga termini iscrizione a ruolo
L'art. 1, co.2-octies, del D.L. n. 143 del 24/06/2003, conv. nella L. 1° agosto 2003, n. 212, dispone che i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall' art. 17, co,1 lett. a) del DPR n. 602/73 sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Condoni: proroga dei termini di accertamento in caso di mancata adesione
Art. 10 della L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) prevede la proroga di due anni dei terimini di accertamento di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73 (imposte sui redditi) e di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 (Iva) nel caso di mancata adesione ad una delle sanatorie previste dagli articoli da 7 a 9 della L. n. 289.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
Condoni: proroga termini accertamento in mancanza di adesione
Art. 11 L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) in materia di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
La norma prevede la proroga di due anni dei termini di rettifica se non è stata presentata l'istanza di definizione ai fini delle imposte in oggetto.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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La norma prevede la proroga di due anni dei termini di rettifica se non è stata presentata l'istanza di definizione ai fini delle imposte in oggetto.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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ICI: proroga dei termini di accertamento
L'art. 1, co.67, della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha disposto che i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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ICI: proroga termini di accertamento e liquidazione
L'art. 2, co.33, della L. n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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ICI: proroga termini accertamento e liquidazione
L'art. 31, co.16, della L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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martedì 16 giugno 2009
ICI: proroga dei termini di accertamento e liquidazione
L'art. 27, co.9, della L. n. 488 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Ha disposto altresì che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'art.qq, co.1, ultimo periodo del D.Lgs 30/12/1992 n. 594 è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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ICI: proroga dei termini di liquidazione e accertamento
L'art. 18 della n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Inoltre, il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stato prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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