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venerdì 31 agosto 2012
Introdurre la fatturazione differita per i servizi internazionali
Dal 17/03/2012 il momento di effettuazione dei servizi generali nei rapporti con operatori non residenti va individuato nell'ultimazione dello stesso. La nuova regola genera notevoli difficoltà a rispettare i termini attualmente disciplinati dalle regole sulla fatturazione immediata. E'opportuno introdurre anche per le citate operazioni il sistema della c.d. fatturazione differita in aderenza all'art. 222 della Direttiva 2006/112/CE (come novellato dalla Direttiva 2010/45/CE). Diversamente gli operatori potrebbero incorrere in rischi sanzionatori per ritardi difficilmente evitabili.
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
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*PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE,
Iva,
XX CONTATORE TOTALE XX
lunedì 6 febbraio 2012
Introdurre gli elenchi Intra acquisti nella dichiarazione annuale Iva
PROPOSTA
L’art. 268 della Direttiva 2006/112/CE non obbliga, ma consente, agli Stati membri ad introdurre elenchi riepilogativi per gli acquisti intracomunitari di beni. Mentre la gran parte dei Paesi ha introdotto esclusivamente gli elenchi delle cessioni di beni e dei servizi previsto dall’art. 263, solo alcuni Stati, fra i quali l’Italia, prevedono tale adempimento anche per gli acquisti. L’Italia lo ha esteso, addirittura, agli acquisti di servizi nonostante, a tal riguardo, manchi una previsione nel citato art. 268. Considerato che l’elenco acquisti non è imposto dalla UE, potrebbe essere integrata la dichiarazione annuale Iva ed introdotta la facoltà dei contribuenti di compilare ed inviare l’elenco acquisti esclusivamente in sede di dichiarazione annuale. Si ridurrebbero così molti adempimenti infrannuali.
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
L’art. 268 della Direttiva 2006/112/CE non obbliga, ma consente, agli Stati membri ad introdurre elenchi riepilogativi per gli acquisti intracomunitari di beni. Mentre la gran parte dei Paesi ha introdotto esclusivamente gli elenchi delle cessioni di beni e dei servizi previsto dall’art. 263, solo alcuni Stati, fra i quali l’Italia, prevedono tale adempimento anche per gli acquisti. L’Italia lo ha esteso, addirittura, agli acquisti di servizi nonostante, a tal riguardo, manchi una previsione nel citato art. 268. Considerato che l’elenco acquisti non è imposto dalla UE, potrebbe essere integrata la dichiarazione annuale Iva ed introdotta la facoltà dei contribuenti di compilare ed inviare l’elenco acquisti esclusivamente in sede di dichiarazione annuale. Si ridurrebbero così molti adempimenti infrannuali.
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
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*PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE,
Iva,
XX CONTATORE TOTALE XX
Autofatture da San Marino: è pleonastica la comunicazione ex art. 16 co.1/c del D.M.24/12/1993
Per i caso in cui l'acquisto di merce da San Marino avvenga senza addebito dell'Iva da parte del fornitore sammarinese, l'operatore Iva italiano deve assolvere l'imposta a norma dell'art. 17 co.2 del DPR 633/72 e comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate gli estremi della doppia registrazione effettuata nel registro vendite ed acquisti (art. 16, co.1/c, del D.M.24/12/1993).
A seguito dell'introduzione della comunicazione telematica delle operazioni con controparti black list (art. 1 D.L. 40/2010) il citato adempimento appare inutile e ridondante. Andrebbe quindi eliminato.
6/2/2012
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
A seguito dell'introduzione della comunicazione telematica delle operazioni con controparti black list (art. 1 D.L. 40/2010) il citato adempimento appare inutile e ridondante. Andrebbe quindi eliminato.
6/2/2012
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
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*PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE,
Iva,
XX CONTATORE TOTALE XX
sabato 28 gennaio 2012
Complicazioni da comunicazione spesometro
Non si discutono le finalità (contrasto alle frodi Iva e all'evasione alle imposte sui redditi) del nuovo adempimento introdotto dall'art. 21 del D.L. 78/2010 ed attuato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 22/12/2010 (e successive modifiche). Sono discutibili, invece, le modalità con le quali questo strumento è stato delineato dall'Agenzia. Le informazioni richieste ed individuate dopo ben tre scritture dei tracciati record (l'ultima del 16/9/2011) richiedono una ricostruzione retroattiva sul 2010 e 2011 di dati che non erano conosciuti dagli operatori nel momento di registrazione delle operazioni oggetto del nuovo adempimento. Ineludibile, quindi, l'esiegenza di un massiccio e costoso ricorso ad interventi manuali sugli archivi relativi alle operazioni già annotate.
Ricordiamo i numeri
Ben 5 (con complessive tre versioni dei tracciati record) sono stati i Provvedimenti che interessano la comunicazione ordinaria dello spesometro e 2 sono quelli che interessano la comunicazione speciale per i leasing, locazioni e noleggi. Vi si aggiungano: la circolare 24/E di maggio 2011; le risposte alle associazioni di categoria datate 22/09/2011, 11/10/2011, 22/12/2011 e 13/1/2012 oltre a qualche comunicato stampa e articolo su Fisco Oggi.
Le difficoltà degli operatori
Le imprese interessate dal nuovo adempimento fanno notare le molteplici contraddizioni che derivano dall’analisi dei numerosi documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate che, lungi dal fare chiarezza, hanno generato ulteriori situazioni di incertezza. Esse, infatti, lamentano l’eccesso di complicazioni che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione operativa dei citati documenti e, in particolare:
•la complessa individuazione e selezione, con effetto retroattivo, delle fatture, singolarmente “sotto soglia”, ma complessivamente sopra, relative ai c.d. “contratti collegati”, a quelli con “corrispettivi periodici” o anche, più semplicemente, alle fatture di acconto e saldo;
•la difficoltà degli operatori nel distinguere le tipiche compravendite dai più articolati (e non meglio definiti) contratti di fornitura o somministrazione di beni considerato che, raramente, le pattuizioni contrattuali permettono di individuare agevolmente, ed in modo preciso, l’istituto contrattuale di riferimento;
•l’aumento esponenziale delle citate difficoltà che si genera, dal 2011, con la riduzione da € 25.000 ad € 3.000/€ 3.600 delle soglie di rilevanza;
•l’abbinamento delle operazioni alle “modalità di pagamento” (importo non frazionato; importo frazionato; corrispettivi periodici);
•il “collegamento” delle note di variazione alle fatture (le variazioni dello stesso anno vanno sommate algebricamente all’operazione originaria mentre quelle intervenute successivamente vanno indicate in separati dettagli che richiedono altresì data e numero della fattura da rettificare);
•la manutenzione delle anagrafiche, anche al fine della corretta selezione del dettaglio record, con particolare difficoltà di reperire, con effetto retroattivo, informazioni su clienti occasionali (in particolare se non residenti e, soprattutto, dei dati del rappresentante persona fisica nel caso di soggetto collettivo non residente);
•l’ineludibile necessità di intervenire manualmente negli archivi informatici del 2010 e 2011 considerato che le informazioni di cui sopra non erano note al momento della registrazione delle fatture.
Il paradosso delle soglie
Il Provvedimento 22/12/2010 dà attuazione all’art. 21 del D.L. 78/2010 con il quale legislatore ha delegato al Direttore dell'Agenzia il compito di individuare modalità e termini, "tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila". E’ evidente, da una parte, che la citata soglia, come già precisato nella C.M. 24/E del 30/5/2011, “risponde ad uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza” e, dall’altra, che la stessa non può rappresentare un ostacolo operativo per i contribuenti avendo lo scopo di circoscrivere gli adempimenti ad una più ristretta platea di titolari di partita IVA. Eppure, il maggior ostacolo operativo del nuovo adempimento nasce proprio dall'individuazione delle soglie che, se hanno una loro logica in certi settori (come quello del commercio al dettaglio) tradizionalmente legati all'emissione di scontrini o ricevute fiscali, obbliga gli operatori ad effettuare una difficile ricerca del collegamento negoziale fra fatture per non parlare di quello fra contratti diversi.
Violazione dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e delle Statuto delle imprese (L. 180/2011)
La prima scadenza dell'adempimento in analisi è stata, da ultimo, prorogata al 31/1/2012 e riguarda l'annualità 2010. Formalmente né l'articolo 3 comma 1 (... relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono) né il comma 2 (le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti) sono stati violati poiché sia il provvedimento del 22/12/2010 che quello del 16/9/2011 (l'ultima modifica dei tracciati)si collocano nel rispetto temporale delle norme citate. Il punto, però, è l'effetto rettrattivo delle informazioni richieste che costringono gli operatori ad integrare archivi del 2010 e 2011 con informazione che non erano note all'epoca dei fatti. Il nuovo adempimento viola, quindi, dal punto di vista sostanziale, lo spirito delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente che contrasta la retroattività nell'introduzione di nuovi adempimenti.
Nelle note del 22/12/2011 (e in quelle del 13/12/2012) l'Agenzia ha ritenuto altresì di precisare che i committenti devono comunicare anche le fatture passive ricevute da una società di leasing ancorché tali operazioni siano già oggetto di una speciale comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte delle società di leasing. Tale precisazione è in netto contrasto con quanto indicato, in materia di esclusioni delle operazioni da comunicare, sia nel Provvedimento del 5/8/2011 (comunicazione speciale leasing, poi estesa ad alcune locazioni e noleggi) che nel Provvedimento del 22/12/2010 (comunicazione ordinaria spesometro), sia con i principi dello Statuto del Contribuente (in particolare dell’art. 6, co.4) che dell’art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011 (rubricato “semplificazioni fiscali”). La precisazione è altresì in contrasto con il principio di “progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea” recentemente sancito dalla L. n. 180/2011 (Statuto delle imprese).
L'auspicio per una semplificazione dell'adempimento
Rendere facoltativa la gestione delle soglie in modo che i contribuenti che lo ritengono più agevole potranno comunicare tutte le operazioni (sopra e sotto soglia) evitando così proibitive analisi circa l’esegesi contrattuale delle operazioni fatturate che, anche a regime, portano all’aumento esponenziale dei tempi delle rilevazioni contabili e, di conseguenza, dei costi di tenuta della contabilità per le aziende.
Gennaio 2012
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
Note
Sulla vicenda è stata presentata in data 30/1/2012 un'interrogazione parlamentare da parte dell'On. Calearo Ciman Massimo.
LA SOLUZIONE DEL CASO - *** 5/4/2012 ***
La comunicazione rimane, ma con queste importanti novità, che risolvono gran parte delle difficoltà sopra evidenziate:
- per il 2011 i dati potranno essere inviati anche senza considerare la complessa analisi delle soglie. Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrata datato 5/4/2012 conferma che “il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia”. La nuova versione del citato software dell’Agenzia (la 2.01 del 26/3/2012) accetta anche l’inserimento di operazioni di importo non superiore ad € 3.000/3.600, pur indicando come modalità di pagamento “1 - importo non frazionato” (in precedenza, invece, gli importi sotto soglia erano ammessi solo se abbinati alla modalità “2 - importo frazionato” o “3 - corrispettivo periodico;
- dal 2012 in avanti, l'art. 2, co.6, del D.L. 16 del 2/3/2012 (decreto semplificazioni) ha modificato la norma prevedendo un invio cumulativo per ciascun cliente e fornitore a prescindere dagli importi (come avvenne per i soppressi elenchi 2006/2007), salvo il mantenimento della soglia di € 3.600 (Iva compresa) per le singole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (es. scontrini e ricevute fiscali).
Ricordiamo i numeri
Ben 5 (con complessive tre versioni dei tracciati record) sono stati i Provvedimenti che interessano la comunicazione ordinaria dello spesometro e 2 sono quelli che interessano la comunicazione speciale per i leasing, locazioni e noleggi. Vi si aggiungano: la circolare 24/E di maggio 2011; le risposte alle associazioni di categoria datate 22/09/2011, 11/10/2011, 22/12/2011 e 13/1/2012 oltre a qualche comunicato stampa e articolo su Fisco Oggi.
Le difficoltà degli operatori
Le imprese interessate dal nuovo adempimento fanno notare le molteplici contraddizioni che derivano dall’analisi dei numerosi documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate che, lungi dal fare chiarezza, hanno generato ulteriori situazioni di incertezza. Esse, infatti, lamentano l’eccesso di complicazioni che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione operativa dei citati documenti e, in particolare:
•la complessa individuazione e selezione, con effetto retroattivo, delle fatture, singolarmente “sotto soglia”, ma complessivamente sopra, relative ai c.d. “contratti collegati”, a quelli con “corrispettivi periodici” o anche, più semplicemente, alle fatture di acconto e saldo;
•la difficoltà degli operatori nel distinguere le tipiche compravendite dai più articolati (e non meglio definiti) contratti di fornitura o somministrazione di beni considerato che, raramente, le pattuizioni contrattuali permettono di individuare agevolmente, ed in modo preciso, l’istituto contrattuale di riferimento;
•l’aumento esponenziale delle citate difficoltà che si genera, dal 2011, con la riduzione da € 25.000 ad € 3.000/€ 3.600 delle soglie di rilevanza;
•l’abbinamento delle operazioni alle “modalità di pagamento” (importo non frazionato; importo frazionato; corrispettivi periodici);
•il “collegamento” delle note di variazione alle fatture (le variazioni dello stesso anno vanno sommate algebricamente all’operazione originaria mentre quelle intervenute successivamente vanno indicate in separati dettagli che richiedono altresì data e numero della fattura da rettificare);
•la manutenzione delle anagrafiche, anche al fine della corretta selezione del dettaglio record, con particolare difficoltà di reperire, con effetto retroattivo, informazioni su clienti occasionali (in particolare se non residenti e, soprattutto, dei dati del rappresentante persona fisica nel caso di soggetto collettivo non residente);
•l’ineludibile necessità di intervenire manualmente negli archivi informatici del 2010 e 2011 considerato che le informazioni di cui sopra non erano note al momento della registrazione delle fatture.
Il paradosso delle soglie
Il Provvedimento 22/12/2010 dà attuazione all’art. 21 del D.L. 78/2010 con il quale legislatore ha delegato al Direttore dell'Agenzia il compito di individuare modalità e termini, "tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila". E’ evidente, da una parte, che la citata soglia, come già precisato nella C.M. 24/E del 30/5/2011, “risponde ad uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza” e, dall’altra, che la stessa non può rappresentare un ostacolo operativo per i contribuenti avendo lo scopo di circoscrivere gli adempimenti ad una più ristretta platea di titolari di partita IVA. Eppure, il maggior ostacolo operativo del nuovo adempimento nasce proprio dall'individuazione delle soglie che, se hanno una loro logica in certi settori (come quello del commercio al dettaglio) tradizionalmente legati all'emissione di scontrini o ricevute fiscali, obbliga gli operatori ad effettuare una difficile ricerca del collegamento negoziale fra fatture per non parlare di quello fra contratti diversi.
Violazione dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e delle Statuto delle imprese (L. 180/2011)
La prima scadenza dell'adempimento in analisi è stata, da ultimo, prorogata al 31/1/2012 e riguarda l'annualità 2010. Formalmente né l'articolo 3 comma 1 (... relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono) né il comma 2 (le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti) sono stati violati poiché sia il provvedimento del 22/12/2010 che quello del 16/9/2011 (l'ultima modifica dei tracciati)si collocano nel rispetto temporale delle norme citate. Il punto, però, è l'effetto rettrattivo delle informazioni richieste che costringono gli operatori ad integrare archivi del 2010 e 2011 con informazione che non erano note all'epoca dei fatti. Il nuovo adempimento viola, quindi, dal punto di vista sostanziale, lo spirito delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente che contrasta la retroattività nell'introduzione di nuovi adempimenti.
Nelle note del 22/12/2011 (e in quelle del 13/12/2012) l'Agenzia ha ritenuto altresì di precisare che i committenti devono comunicare anche le fatture passive ricevute da una società di leasing ancorché tali operazioni siano già oggetto di una speciale comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte delle società di leasing. Tale precisazione è in netto contrasto con quanto indicato, in materia di esclusioni delle operazioni da comunicare, sia nel Provvedimento del 5/8/2011 (comunicazione speciale leasing, poi estesa ad alcune locazioni e noleggi) che nel Provvedimento del 22/12/2010 (comunicazione ordinaria spesometro), sia con i principi dello Statuto del Contribuente (in particolare dell’art. 6, co.4) che dell’art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011 (rubricato “semplificazioni fiscali”). La precisazione è altresì in contrasto con il principio di “progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea” recentemente sancito dalla L. n. 180/2011 (Statuto delle imprese).
L'auspicio per una semplificazione dell'adempimento
Rendere facoltativa la gestione delle soglie in modo che i contribuenti che lo ritengono più agevole potranno comunicare tutte le operazioni (sopra e sotto soglia) evitando così proibitive analisi circa l’esegesi contrattuale delle operazioni fatturate che, anche a regime, portano all’aumento esponenziale dei tempi delle rilevazioni contabili e, di conseguenza, dei costi di tenuta della contabilità per le aziende.
Gennaio 2012
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
Note
Sulla vicenda è stata presentata in data 30/1/2012 un'interrogazione parlamentare da parte dell'On. Calearo Ciman Massimo.
LA SOLUZIONE DEL CASO - *** 5/4/2012 ***
La comunicazione rimane, ma con queste importanti novità, che risolvono gran parte delle difficoltà sopra evidenziate:
- per il 2011 i dati potranno essere inviati anche senza considerare la complessa analisi delle soglie. Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrata datato 5/4/2012 conferma che “il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia”. La nuova versione del citato software dell’Agenzia (la 2.01 del 26/3/2012) accetta anche l’inserimento di operazioni di importo non superiore ad € 3.000/3.600, pur indicando come modalità di pagamento “1 - importo non frazionato” (in precedenza, invece, gli importi sotto soglia erano ammessi solo se abbinati alla modalità “2 - importo frazionato” o “3 - corrispettivo periodico;
- dal 2012 in avanti, l'art. 2, co.6, del D.L. 16 del 2/3/2012 (decreto semplificazioni) ha modificato la norma prevedendo un invio cumulativo per ciascun cliente e fornitore a prescindere dagli importi (come avvenne per i soppressi elenchi 2006/2007), salvo il mantenimento della soglia di € 3.600 (Iva compresa) per le singole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (es. scontrini e ricevute fiscali).
giovedì 29 aprile 2010
ComUnica (impresa in un giorno): semplificazione per i contribuenti o per la pubblica amministrazione ?
La novità con chiaro intento di semplificazione è stata introdotta dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007. Ma semplificazione per chi ? Per l’utenza o per la pubblica amministrazione ? Questo è il punto interrogativo che rimane dopo i primi approcci alla nuova procedura. La nuova modalità di presentazione delle pratiche (di inizio, variazione e cessazione attività) al Registro imprese, Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail è ufficialmente in vigore dal 01/10/2009 e l’utilizzo è obbligatorio per le imprese dal 01/04/2010. In realtà, almeno per il momento, non si tratta di un’unica procedura di compilazione e gestione delle pratiche (che rimangono distinte per i vari enti) ma di un nuovo sistema di comunicazione telematica (una sorta di postino elettronico) che convoglia le pratiche (che continuano a rimanere distinte) in un unico punto di smistamento individuato nel Registro imprese (CCIAA). Nulla di male se non fosse che questo nuovo sistema, tutt’altro che user friendly, preclude ancor più la possibilità di agire in proprio da parte dell’imprenditore, che si vede sempre più costretto a rivolgersi a professionisti e ad associazioni in grado di assisterlo negli adempimenti. Nulla di nuovo, peraltro, da questo versante poiché la complessità del sistema normativo nazionale comunque impone di rivolgersi ad un professionista, anzi a più professionisti, specializzati in materia. La nuova procedura è esclusivamente telematica (o, eventualmente, informatica) e richiede, fra le altre, il massiccio ed ineludibile utilizzo di soluzioni tecnologiche quali firma digitale e (questa è una delle novità di rilievo e di criticità) della posta elettronica certificata (PEC); strumenti che non hanno ancora raggiunto soddisfacenti livelli di diffusione e (soprattutto) di spontaneo utilizzo. La PEC viene chiesta non solo all’intermediario (consulente, associazione, ecc) che viene incaricato dal contribuente a gestire la pratica ma anche all’impresa (PEC d’impresa). Questa imposizione (prevista dal D.P.C.M. 6/5/2009) rappresenta una forzatura che appesantisce la gestione della pratica agli stessi intermediari che devono rincorrere l’apertura della PEC da parte del proprio cliente. I paradossi da più parti rilevati in questa prima fase sono molti. Uno di questi è rappresentato dal fatto che per concludere un abbonamento PEC viene normalmente richiesto dal gestore il codice fiscale/P.Iva del richiedente (l’impresa). Nel caso di società costituenda, il codice fiscale e la partita Iva vengono rilasciate solo a seguito della presentazione della pratica ComUnica. Per presentare la comunicazione unica non basta, però, l’indirizzo PEC del professionista che lo assiste, ma serve anche quello dell’impresa (ancorché l’impresa non sia interessata a questo, pur interessante, strumento). La soluzione, “tutta Italiana”, è offerta da alcuni gestori che consentono ai Notai di richiedere l’attivazione della PEC per i propri clienti anche in mancanza del codice fiscale/partita Iva. Diversamente … non si procede ! L’obiettivo è chiaro: carta zero e soprattutto evitare le difficoltà per la Pubblica amministrazione nella gestione della notifica dei propri atti agli interessati. Il domicilio elettronico risolve queste difficoltà. Ma non potrebbe bastare (quantomeno per le pratiche di inizio attività) il domicilio dell’intermediario a cui si rivolge l’impresa ?. Per gli enti coinvolti (almeno per il momento) la risposta è negativa ed è evidente che la “ridigità” è legata al rischio di compromettere la diffusione della PEC sui cui indubbiamente punta la Pubblica amministrazione. La sensazione è che l’obiettivo di agevolare la costituzione di un’impresa in un giorno sia tutt’altro che realizzato. Il cammino appare ancora lungo e tortuoso ed il successo di questa semplificazione, che per il momento risulta tradita e si concretizza in poco più di uno "slogan", non potrà che dipendere da una concreta, ancorché difficile, semplificazione e omogeneizzazione delle normative che stanno alla fonte degli adempimenti. Quelle che interessano oggi non solo Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS ed INAIL ma anche molti altri enti che coinvolgono la vita delle imprese sono ancora troppo dicotomiche e mal si conciliano fra loro. Né è riprova, considerati i diversi termini previsti dalle relative discipline, l’impossibilità di riuscire ad avviare contestualmente l’impresa con l’assunzione di dipendenti.
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Semplificazioni auspicabili,
XX CONTATORE TOTALE XX
Iva vitto e alloggio: il fisco dimentica le semplificazioni volute dal legistatore nel 1996
PARADOSSI INTERPRETATIVI
Indeducibilità dell’Iva non detratta su vitto e alloggio. Nonostante l’introduzione, da settembre 2008 (modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 6/8/2008), della detrazione dell’Iva sulle spese di vitto e alloggio (diverse da quelle di rappresentanza), molte aziende hanno continuato a documentare tali oneri tramite scontrino o ricevuta fiscale “parlanti”, rinunciando, di fatto, alla possibilità di detrarre l’Iva su tali costi. Nella Circolare n. 6/E del 13/03/2009 l’Agenzia delle Entrata ha fornito alcune precisazioni che destano assoluto stupore. Secondo l’Agenzia, infatti, l’Iva che l’azienda rinuncia a detrarre, perché non documentata da fattura, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, come precisato nella Risoluzione 84/E del 31/03/2009, analoga sorte spetta ai fini Irap (addirittura per le stesse società di capitali che, in base alla riforma Irap introdotta dalla Finanziaria 2008, determinano le componenti rilevanti ai fini dell’imposta sulla base del dato contabile e non più sulla base del valore rilevante ai fini IIDD). L’interpretazione di “chiusura” dell’Amministrazione finanziaria si basa sulla considerazione che il contribuente ha facoltà di chiedere la fattura agli esercenti (ristoranti, alberghi, ecc) che a fronte di tale richiesta sono tenuti ad emetterla (art. 22, co.2, del DPR 633/72) in luogo dello scontrino o ricevuta. Il fisco dimostra di non conoscere la realtà delle cose. Indipendentemente dal fatto che l’esercente (anche se non potrebbe) si rifiuta di emettere una fattura (in luogo dello scontrino) a fronte di una somministrazione di pochi spiccioli (si pensi ad un caffè o a un tramezzino), diventa in ogni modo antieconomico per il committente richiedere l’emissione di un documento che, dal punto di vista amministrativo, gli comporterebbe oneri decisamente più elevati rispetto ad una (pur già complessa) rilevazione della spesa nella nota a piè di lista presentata dal dipendente. Si pensi allo smistamento dei documenti, alla registrazione del singolo documento, all'apertura e chiusura contabile del fornitore, ecc. Non solo, il fisco dimentica che il legislatore ha già disciplinato in una chiara ed inequivocabile ottica di semplificazione la materia. Due sono le norme di interesse per il caso in questione:
1. l’art. 22, co. 3, del DPR n. 633/72 che obbliga l’imprenditore a richiedere la fattura nei confronti degli esercenti solamente nel caso di acquisto di beni che formano oggetto dell’attività (nel caso in questione si tratta, invece, di servizi);
2. l’articolo 3 del DPR 696/1996 (regolamento sulle semplificazioni) il quale chiaramente dispone che “ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente (ndr c.d. scontrino “parlante”), ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente”.
E’ opportuno che l’Agenzia riveda la propria posizione al fine di non generare
• nell’immediato inutili e sterili perdite di tempo alle aziende che, per seguire le nuove indicazioni del Fisco dovrebbero “scorporare”, ai fini della registrazione, l’imposta implicitamente contenuta nel corrispettivo e,
• nel futuro, altrettanto ingiustificabili contenziosi.
Altrettanto paradossalmente, in sede di verifica, l’incomprensibile presa di posizione potrebbe, peraltro, trovare estensione ad altre fattispecie nelle quali il contribuente, per ragioni di economicità, rinuncia alla potenziale possibilità di recuperare l’Iva (si pensi, a titolo esemplificativo: all'Iva estera legata al sostenimento di spese sostenute per fiere all’estero, che non sempre viene chiesta a rimborso; ai pedaggi autostradali non documentati tramite telepass; al noleggio di auto effettuata direttamente dal dipendente in occasione di una trasferta specifica; ecc).
CONCLUSIONI
Ci si augura che l'Agenzia delle Entrate, sopratutto al fine di evitare inutili complicazioni alle imprese, voglia trovare l'occasione per rivedere la propria posizione riconoscendo la deducibilità dell'Iva implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da scontrino o ricevuta fiscale.
Maggio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
LA SOLUZIONE DEL CASO *** 19/5/2010 ***
Con la Circolare n. 25/E del 19/05/2010 l'Agenzia delle Entrate ritorna opportunamente sui propri passi con riguardo ad alcune non condivisibili posizioni espresse nella Circolare n. 6/E del 3/3/2009 e nella R.M. n. 84/E del 31/03/2009. Con tali declaratorie il Fisco negava la deducibilità ai fini IRPEF/IRES ed IRAP dell'Iva non detratta sulle spese per prestazioni albeghiere e somministrazioni di alimenti e bevande per spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante. Con la nuova circolare viene, invece, riconosciuto che la scelta del contribuente di ricorrere alla documentazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (documento che non consente la detrazione ai fini Iva) può essere legato a valutazioni di convenienza economico-gestionale. Viene altresì riconosciuto (e come non si poteva fare diversamente) che l'art. 22, co.3, del DPR n. 633/723 non obbliga l'imprenditore a richiedere la fattura per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di ristorazione(tale obbligo sussiste, infatti, solo per gli acquisti di beni oggetto dell'attività propria). In conclusione, l'Iva non detratta ed implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da RF o scontrino rimane deducibile (in aggiunta al costo) tanto ai fini IRES/IRPEF che IRAP sempreché sia riferita a costi inerenti e nel limite del 75% previsto dall'art. 109, co.5, del TUIR (si ricorda che tale limite non opera per le trasferte fuori territorio comunale di dipendenti e collaboratori).
Infine, l'Agenzia precisa che non può, invece, costituire costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico del contribuente (impresa o professionista) a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
19/05/2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
Indeducibilità dell’Iva non detratta su vitto e alloggio. Nonostante l’introduzione, da settembre 2008 (modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 6/8/2008), della detrazione dell’Iva sulle spese di vitto e alloggio (diverse da quelle di rappresentanza), molte aziende hanno continuato a documentare tali oneri tramite scontrino o ricevuta fiscale “parlanti”, rinunciando, di fatto, alla possibilità di detrarre l’Iva su tali costi. Nella Circolare n. 6/E del 13/03/2009 l’Agenzia delle Entrata ha fornito alcune precisazioni che destano assoluto stupore. Secondo l’Agenzia, infatti, l’Iva che l’azienda rinuncia a detrarre, perché non documentata da fattura, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, come precisato nella Risoluzione 84/E del 31/03/2009, analoga sorte spetta ai fini Irap (addirittura per le stesse società di capitali che, in base alla riforma Irap introdotta dalla Finanziaria 2008, determinano le componenti rilevanti ai fini dell’imposta sulla base del dato contabile e non più sulla base del valore rilevante ai fini IIDD). L’interpretazione di “chiusura” dell’Amministrazione finanziaria si basa sulla considerazione che il contribuente ha facoltà di chiedere la fattura agli esercenti (ristoranti, alberghi, ecc) che a fronte di tale richiesta sono tenuti ad emetterla (art. 22, co.2, del DPR 633/72) in luogo dello scontrino o ricevuta. Il fisco dimostra di non conoscere la realtà delle cose. Indipendentemente dal fatto che l’esercente (anche se non potrebbe) si rifiuta di emettere una fattura (in luogo dello scontrino) a fronte di una somministrazione di pochi spiccioli (si pensi ad un caffè o a un tramezzino), diventa in ogni modo antieconomico per il committente richiedere l’emissione di un documento che, dal punto di vista amministrativo, gli comporterebbe oneri decisamente più elevati rispetto ad una (pur già complessa) rilevazione della spesa nella nota a piè di lista presentata dal dipendente. Si pensi allo smistamento dei documenti, alla registrazione del singolo documento, all'apertura e chiusura contabile del fornitore, ecc. Non solo, il fisco dimentica che il legislatore ha già disciplinato in una chiara ed inequivocabile ottica di semplificazione la materia. Due sono le norme di interesse per il caso in questione:
1. l’art. 22, co. 3, del DPR n. 633/72 che obbliga l’imprenditore a richiedere la fattura nei confronti degli esercenti solamente nel caso di acquisto di beni che formano oggetto dell’attività (nel caso in questione si tratta, invece, di servizi);
2. l’articolo 3 del DPR 696/1996 (regolamento sulle semplificazioni) il quale chiaramente dispone che “ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente (ndr c.d. scontrino “parlante”), ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente”.
E’ opportuno che l’Agenzia riveda la propria posizione al fine di non generare
• nell’immediato inutili e sterili perdite di tempo alle aziende che, per seguire le nuove indicazioni del Fisco dovrebbero “scorporare”, ai fini della registrazione, l’imposta implicitamente contenuta nel corrispettivo e,
• nel futuro, altrettanto ingiustificabili contenziosi.
Altrettanto paradossalmente, in sede di verifica, l’incomprensibile presa di posizione potrebbe, peraltro, trovare estensione ad altre fattispecie nelle quali il contribuente, per ragioni di economicità, rinuncia alla potenziale possibilità di recuperare l’Iva (si pensi, a titolo esemplificativo: all'Iva estera legata al sostenimento di spese sostenute per fiere all’estero, che non sempre viene chiesta a rimborso; ai pedaggi autostradali non documentati tramite telepass; al noleggio di auto effettuata direttamente dal dipendente in occasione di una trasferta specifica; ecc).
CONCLUSIONI
Ci si augura che l'Agenzia delle Entrate, sopratutto al fine di evitare inutili complicazioni alle imprese, voglia trovare l'occasione per rivedere la propria posizione riconoscendo la deducibilità dell'Iva implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da scontrino o ricevuta fiscale.
Maggio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
LA SOLUZIONE DEL CASO *** 19/5/2010 ***
Con la Circolare n. 25/E del 19/05/2010 l'Agenzia delle Entrate ritorna opportunamente sui propri passi con riguardo ad alcune non condivisibili posizioni espresse nella Circolare n. 6/E del 3/3/2009 e nella R.M. n. 84/E del 31/03/2009. Con tali declaratorie il Fisco negava la deducibilità ai fini IRPEF/IRES ed IRAP dell'Iva non detratta sulle spese per prestazioni albeghiere e somministrazioni di alimenti e bevande per spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante. Con la nuova circolare viene, invece, riconosciuto che la scelta del contribuente di ricorrere alla documentazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (documento che non consente la detrazione ai fini Iva) può essere legato a valutazioni di convenienza economico-gestionale. Viene altresì riconosciuto (e come non si poteva fare diversamente) che l'art. 22, co.3, del DPR n. 633/723 non obbliga l'imprenditore a richiedere la fattura per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di ristorazione(tale obbligo sussiste, infatti, solo per gli acquisti di beni oggetto dell'attività propria). In conclusione, l'Iva non detratta ed implicitamente compresa nel corrispettivo documentato da RF o scontrino rimane deducibile (in aggiunta al costo) tanto ai fini IRES/IRPEF che IRAP sempreché sia riferita a costi inerenti e nel limite del 75% previsto dall'art. 109, co.5, del TUIR (si ricorda che tale limite non opera per le trasferte fuori territorio comunale di dipendenti e collaboratori).
Infine, l'Agenzia precisa che non può, invece, costituire costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico del contribuente (impresa o professionista) a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
19/05/2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
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XX CONTATORE TOTALE XX
mercoledì 31 marzo 2010
Ritardi Intrastat: le Entrate limitano l'applicazione dello Statuto ai soli ritardi di gennaio 2010
Con la circolare n. 14/E del 18/03/2010 l'Agenzia delle Entrata ha preso atto del fatto che il Decreto MEF del 22/02/2010 è stato pubblicato sulla G.U. solo in data 5/3/2010. Si tratta cioè di una data successiva a quella nella quale sono spirate le prime scadenze introdotte dal decreto medesimo, vale a dire quelle del 25 (o 20) febbraio 2010 previste per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010. Al riguardo l'Agenzia riconosce, pertanto, che i contribuenti dispongono di 60 gg dalla pubblicazione in Gazzetta delle disposizioni di attuazione (si arriva quindi al 04/05/2010) per adempiere, senza sanzioni, alla presentazione ritardata degli elenchi in questione. I citati 60 giorni sono quelli previsti dall'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente il quale prevede che "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data ... dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti". La circolare citata limita l'applicazione delle disposizioni di tutela dello Statuto alle sole scadenze relative a gennaio 2010. Va osservato che nei citati 60 gg sono, invece, comprese anche le scadenze di marzo (relative a febbraio) nonché quelle di aprile 2010(relative a marzo o al primo trimestre). Appare pertanto discutibile la tesi di circoscrivere l'applicazione dello Statuto alle sole scadenze spirate il 25 (o 20) febbraio. Non è probabilmente un caso il fatto che tale limitazione sia stata indicata nella circolare fra due "parentesi".
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XX CONTATORE TOTALE XX
martedì 2 marzo 2010
Intrastat: le Entrate fissano termini che la legge non prevede
Forse l’intento dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 17/02/2010, era quello di tranquillizzare gli operatori sulla non sanzionabilità delle violazioni legate all’evidente obiettiva incertezza creata dal notevole ritardo con il quale sono stati rilasciati i software e sono stati recepiti nell’ordinamento nazionale i provvedimenti di attuazione della Direttiva n. 8 e 117 o forse, come vedremo, l’intento era un altro. In ogni caso, l’Agenzia non ha escluso la sanzionabilità dei modelli che verranno inevitabilmente presentati in ritardo (omessi), ma si è limitata a precisare che “in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali” ed il tutto “a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi”.
Ed è così che, al fine di scongiurare rischi sanzionatori, complice la contestuale pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane dello scadenziario di febbraio, nonché del Comunicato del 18/02 (che annunciava l’apertura per sabato 20/02/2010 degli sportelli doganali), molti contribuenti si sono messi in coda sabato 20 per presentare (chi su carta, chi su floppy/cd, chi con chiavette Usb) elenchi di fortuna contenenti almeno le cessioni e gli acquisti di beni. Elenchi che dovranno essere prossimamente integrati con i dati relativi ai servizi che non era possibile indicare né sui vecchi modelli cartacei né sulla versione 2009 del software (l’unica disponibile fino a poche ore prima). La cosa più bizzarra e, al contempo, pericolosa è comunque un’altra. Con la circolare n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha, da una parte, precisato che non saranno sanzionate situazioni per le quali la norma non prevede sanzioni (gli elenchi errati) e, dall’altra, ha fissato dei termine entro il quale dover rimediare agli errori di compilazione dei modelli già presentati, al fine di non incorrere in sanzioni.
L’art. 11, co.4, del D.Lgs n. 471/97 dispone che “l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 … ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione (€ 516 ) a lire due milioni (€ 1.032) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”.
E’ evidente, quindi, che, dal punto di vista normativo, l’errore o l’incompletezza dell’elenco può essere rimosso senza sanzioni, non necessariamente entro un termine, anche in caso di verifica. Che l’Agenzia abbia titolo per fissare un termine non previsto dalla norma, in sede di verifica, appare pacifico. Che lo possa fare (il 17/02/2010), a proprio esclusivo favore, ancora prima che le violazioni (se così le vogliamo chiamare) siano consumate, e per tutti i contribuenti, appare alquanto discutibile. Il rischio ora diventa, però, quello che qualche verificatore si incaponisca sul contenuto della circolare e contesti gli errori non rimossi entro il 20/07/2010. L’augurio è che l’Agenzia ritorni ufficialmente sui propri passi.
Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.
Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010
Ed è così che, al fine di scongiurare rischi sanzionatori, complice la contestuale pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane dello scadenziario di febbraio, nonché del Comunicato del 18/02 (che annunciava l’apertura per sabato 20/02/2010 degli sportelli doganali), molti contribuenti si sono messi in coda sabato 20 per presentare (chi su carta, chi su floppy/cd, chi con chiavette Usb) elenchi di fortuna contenenti almeno le cessioni e gli acquisti di beni. Elenchi che dovranno essere prossimamente integrati con i dati relativi ai servizi che non era possibile indicare né sui vecchi modelli cartacei né sulla versione 2009 del software (l’unica disponibile fino a poche ore prima). La cosa più bizzarra e, al contempo, pericolosa è comunque un’altra. Con la circolare n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha, da una parte, precisato che non saranno sanzionate situazioni per le quali la norma non prevede sanzioni (gli elenchi errati) e, dall’altra, ha fissato dei termine entro il quale dover rimediare agli errori di compilazione dei modelli già presentati, al fine di non incorrere in sanzioni.
L’art. 11, co.4, del D.Lgs n. 471/97 dispone che “l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 … ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione (€ 516 ) a lire due milioni (€ 1.032) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”.
E’ evidente, quindi, che, dal punto di vista normativo, l’errore o l’incompletezza dell’elenco può essere rimosso senza sanzioni, non necessariamente entro un termine, anche in caso di verifica. Che l’Agenzia abbia titolo per fissare un termine non previsto dalla norma, in sede di verifica, appare pacifico. Che lo possa fare (il 17/02/2010), a proprio esclusivo favore, ancora prima che le violazioni (se così le vogliamo chiamare) siano consumate, e per tutti i contribuenti, appare alquanto discutibile. Il rischio ora diventa, però, quello che qualche verificatore si incaponisca sul contenuto della circolare e contesti gli errori non rimossi entro il 20/07/2010. L’augurio è che l’Agenzia ritorni ufficialmente sui propri passi.
Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.
Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010
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XX CONTATORE TOTALE XX
lunedì 1 marzo 2010
Intrastat 2010: ritardata emanazione provvedimenti di attuazione
Decisamente funambolico l’epilogo del recepimento delle Direttive n. 8 e n.117 del 2008 riguardanti le novità in materia di territorialità Iva dei servizi e, in particolare, quelle legate alla presentazione dei modelli Intrastat che, com’è noto, dal 2010, coinvolgono massicciamente anche le prestazioni di servizio. Il D.Lgs n. 18 del 11/02/2010 che recepisce le direttive citate è stato emanato con estremo ritardo (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010). Con nota dell'Agenzia delle Dogane n.24265 del 19/02/2010, dopo mesi di silezio, a poche ore dalla scadenza di febbraio, è stata "ufficializzato” il termine del giorno 20 per la presentazione elettronica (valida solo fino ad aprile) e di quella telematica per il giorno 25. Il software Intr@Web è stato messo a disposizione solo il 18/02/2010 (con la precedente versione del 2009 non era possibile presentare gli elenchi né delle cessioni né, men che meno, dei servizi). Decisamente singolare, e probabilmente non priva di significato, risulta la mancata pubblicazione entro il 25/02/2010 del Decreto MEF, firmato il 22/02/2010, che suggella normativamente le citate scadenze e che contiene i tracciati record per lo sviluppo dei gestionali aziendali. I modelli presentati “irritualmente” (su cartaceo) dopo la pubblicazione dei provvedimenti di attuazione dovranno essere ripresentati entro 10 giorni dall’invito degli uffici. Quello che risulta è un quadro sicuramente caotico, alquanto criticabile.
Violazioni dello Statuto
L’art. 3 dello Statuto del contribuente dispone che i nuovi adempimenti non entrino in vigore prima di 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi ed i nuovi modelli contengono sicuramente delle novità (si pensi ai servizi.
L’art. 10, co.2, dello stesso Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa ed il comma 3, che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Infine, sempre lo Statuto del contribuente, dispone, all’art. 10, co.1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. E non ci vuole, quindi, molto, a concludere come quest’ultimo principio sia stato completamente violato da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.
Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010
Violazioni dello Statuto
L’art. 3 dello Statuto del contribuente dispone che i nuovi adempimenti non entrino in vigore prima di 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi ed i nuovi modelli contengono sicuramente delle novità (si pensi ai servizi.
L’art. 10, co.2, dello stesso Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa ed il comma 3, che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Infine, sempre lo Statuto del contribuente, dispone, all’art. 10, co.1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. E non ci vuole, quindi, molto, a concludere come quest’ultimo principio sia stato completamente violato da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il grave disagio provocato alle aziende dai ritardi nell’emanazione dei provvedimenti nonché le palesi violazioni commesse dal legislatore e dall’Amministrazione finanziaria, sono state oggetto di una decisa lettera di protesta che alcune Associazioni di categoria della provincia di Vicenza hanno inviato all’Agenzia delle Dogane e a quella delle Entrate.
Il giornale di Vicenza – 26/02/2010
La domenica di Vicenza 27/02/2010
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XX CONTATORE TOTALE XX
Deducibilità auto in uso promiscuo dipendenti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006
Collegato Finanziaria 2007
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
Benefit auto uso promiscuo dipendenti - Art. 2, co.71/a, D.L. 262/2006
Collegato Finanziaria 2007
L'art. 2, co.71, lett.a), D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 51, co.4, del TUIR, decretando l'aumento dal 30% al 50% del valore benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti, con effetto dal periodo in corso al 03/07/2006 (co.72 norma cit).
La disposizione viola l'art.3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia delle disposizioni tributarie.
Finanziaria 2007
L'aumento della base imponibile di cui sopra è stata fatta successivamente slittare al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 03/07/2006 ad opera dell'art 1, co. 324, della L. 296/2006.
Manovra estate 2007
L'art. 15, co.7-8, del D.L. n. 81/2007 ha ripristinato la misura del 30% con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27/06/2007.
L'art. 2, co.71, lett.a), D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 51, co.4, del TUIR, decretando l'aumento dal 30% al 50% del valore benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti, con effetto dal periodo in corso al 03/07/2006 (co.72 norma cit).
La disposizione viola l'art.3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia delle disposizioni tributarie.
Finanziaria 2007
L'aumento della base imponibile di cui sopra è stata fatta successivamente slittare al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 03/07/2006 ad opera dell'art 1, co. 324, della L. 296/2006.
Manovra estate 2007
L'art. 15, co.7-8, del D.L. n. 81/2007 ha ripristinato la misura del 30% con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27/06/2007.
Perdite fiscali - art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Collegato alla Finanziaria 2007
Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
mercoledì 24 febbraio 2010
Accertamenti immobiliari basati sui valori OMI
Finanziaria 2008
L'art. 1, co. 265, della L. n. 244/2007 stabilisce che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, le presunzione di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Le citate presunzioni consentono agli Uffici di effettuare accertamenti Iva e redditi, nei confronti dei cedenti, sulla sola base del valore normale quantificato in base ai valori desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Per espressa prevision normativa, la disposizione è stata introdotta in deroga all’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente.
L'art.24, co.4, lett.f) e co.25 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008) ha eliminato la possibilità (introdotta dal D.L. n.223/06, art.35, co.2 e 3) per l’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti ai fini Iva e dei redditi fondandole su una determinazione “algoritmica” legata alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e sull’inversione dell’onere della prova.
Tali quotazioni rimangono comunque degli elementi indiziari che potranno essere usati e corroborati da altre indagini (come ad esempio quelle bancarie) mirate a rilevare corrispettivi occultati. Trattandosi di modiche a norme che la stessa Agenzia (C.M. n.11, par.12.4, del 16/02/07) aveva definito “procedimentali”, gli effetti delle abrogazioni in oggetto dovrebbero valere (almeno ai fini Iva) anche per gli accertamenti in corso non definiti. Infine, qualche dubbio è sorto in merito alla sopravvivenza o meno di un’altra presunzione, quella legata al valore dei mutui stipulati dal cessionario, considerato che l’art.35, co.23-bis, del D.L. n.223/06 non è stato espressamente abrogato. Secondo Assonime (circolare n.42/09) la soppressione della disposizione contenuta nell’art.54 del DPR n.633/72 comporta anche l’abrogazione tacita del citato art.35, co.23-bis.
L'art. 1, co. 265, della L. n. 244/2007 stabilisce che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, le presunzione di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Le citate presunzioni consentono agli Uffici di effettuare accertamenti Iva e redditi, nei confronti dei cedenti, sulla sola base del valore normale quantificato in base ai valori desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Per espressa prevision normativa, la disposizione è stata introdotta in deroga all’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente.
L'art.24, co.4, lett.f) e co.25 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008) ha eliminato la possibilità (introdotta dal D.L. n.223/06, art.35, co.2 e 3) per l’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti ai fini Iva e dei redditi fondandole su una determinazione “algoritmica” legata alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e sull’inversione dell’onere della prova.
Tali quotazioni rimangono comunque degli elementi indiziari che potranno essere usati e corroborati da altre indagini (come ad esempio quelle bancarie) mirate a rilevare corrispettivi occultati. Trattandosi di modiche a norme che la stessa Agenzia (C.M. n.11, par.12.4, del 16/02/07) aveva definito “procedimentali”, gli effetti delle abrogazioni in oggetto dovrebbero valere (almeno ai fini Iva) anche per gli accertamenti in corso non definiti. Infine, qualche dubbio è sorto in merito alla sopravvivenza o meno di un’altra presunzione, quella legata al valore dei mutui stipulati dal cessionario, considerato che l’art.35, co.23-bis, del D.L. n.223/06 non è stato espressamente abrogato. Secondo Assonime (circolare n.42/09) la soppressione della disposizione contenuta nell’art.54 del DPR n.633/72 comporta anche l’abrogazione tacita del citato art.35, co.23-bis.
Esiti liquidazione dichiarazioni - art. 1, co.62, L. 296/2006
Finanziaria 2007
Con l'art. 1, co.62 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2006 (comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) in modo che l'Agenzia delle Entrate possa inviare, per tutte le dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, la comunicazione telematica di irregolarità, indipendentemente dalla scelta operata in dichiarazione da contribuente e intermediario. Tale variazione rappresenta un adempimento aggiuntivo per l'intermediario anche nel caso in cui per la dichiarazione fosse stata manifestata la scelta per l'invio della comunicazione direttamente al contribuente.
La norma ha efficacia retroattiva in spregio alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.
Collegato Finanziaria 2008
L'art. 39, comma 8-bis, lett. a), D.L. 01/10/2007 n. 159 (collegato Finanziaria 2008) ha reintrodotto, per contribuente ed intermediario, la possibilità di scelta.
Con l'art. 1, co.62 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2006 (comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) in modo che l'Agenzia delle Entrate possa inviare, per tutte le dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, la comunicazione telematica di irregolarità, indipendentemente dalla scelta operata in dichiarazione da contribuente e intermediario. Tale variazione rappresenta un adempimento aggiuntivo per l'intermediario anche nel caso in cui per la dichiarazione fosse stata manifestata la scelta per l'invio della comunicazione direttamente al contribuente.
La norma ha efficacia retroattiva in spregio alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.
Collegato Finanziaria 2008
L'art. 39, comma 8-bis, lett. a), D.L. 01/10/2007 n. 159 (collegato Finanziaria 2008) ha reintrodotto, per contribuente ed intermediario, la possibilità di scelta.
martedì 23 febbraio 2010
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
Art. 15 Statuto del Contribuente
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
La disposizione non risulta ancora attuata, lo evidenzia la Commissione Finanze del del Tesoro con risoluzione 171 del 01/08/2007.
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
La disposizione non risulta ancora attuata, lo evidenzia la Commissione Finanze del del Tesoro con risoluzione 171 del 01/08/2007.
venerdì 5 febbraio 2010
Click day bonus ricerca e sviluppo
L'art. 29 del D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) ha esteso il monitoraggio del credito d'imposta già previsto dall'art. 5 del D.L. n. 138/2002 a tutti i crediti d'imposta esistenti alla data del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto). Fra questi vi è anche il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co.280-283, della L. n. 296/2006. La novella ha subordinato la concreta possibilità di fruire dell'agevolazione all'effettiva dispinibilità delle risorse e al rilascio di un nulla osta, estendendo tale condizione anche alle attività di ricerca e sviluppo avviante antecedentemente al 29/11/2008 (data di entrata in vigore della nuova norma). L'effetto retroattivo di tale adempimento è una chiara violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dello Statuto contribuente tanto più aggravata dal fatto che la nuova procedura, basata sulla presentazione del formulario elettronico (FRS), ha lasciato a bocca asciutta oltre il 75% delle imprese che avevano già avviato i progetti confidando in una norma successivamente modificata. Il 06/05/2009 (giorno del click day)sono bastati infatti pochi secondi dall'apertura dei canali telematici (alle ore 10,00) per assegnare tutte le risorse a disposizione per il 2008 e 2009 solo a pochi cyber fortunati. La situazione ha destato parecchie proteste, al punto da spingere più di qualche contribuente a presentare ricorso contro il diniego del nulla osta.
martedì 26 gennaio 2010
Il comune di Lampedusa e Linosa a caccia di 1 centesimo
E' apparsa su Il sole 24 ore del 23/12/2009 la notizia che il Comune di Lampedusa e Linosa ha inviato ad un contribuente (peraltro avvocato) una raccomandata (costo € 3,40) per richiedere il pagamento della differenza di 0,01 centesimi di euro relativi al servizio fognature e depurazione, dal medesimo dovuto per l'anno 2004.
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domenica 24 gennaio 2010
Compensazione crediti Iva - Provvedimento Agenzia Entrate del 21/12/2009
Manovra estate 2009
Il Provvedimento n. 185470 del 21/12/2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da attuazione alle novità in materia di compensazione dei crediti Iva introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78 del 01/07/2009. Il Provvedimento non si esprime sull'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma è risaputo che le medesime eplicano efficacia dal 2010 (in tal senso si era espressa l'Agenzia stessa con Comunicato stampa del 02/07/2009), in particolare con effetto dai versamenti in scadenza il 16/01/2010.
Le nuove disposizioni che prevedono forti limitazioni nella possibilità di utilizzare i crediti Iva in compensazione orizzontale, con F24, risultano così efficaci a meno di di 60 giorni dall'emanazione del Provvedimento citato, in violazione dell'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente.
Il Provvedimento n. 185470 del 21/12/2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da attuazione alle novità in materia di compensazione dei crediti Iva introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78 del 01/07/2009. Il Provvedimento non si esprime sull'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma è risaputo che le medesime eplicano efficacia dal 2010 (in tal senso si era espressa l'Agenzia stessa con Comunicato stampa del 02/07/2009), in particolare con effetto dai versamenti in scadenza il 16/01/2010.
Le nuove disposizioni che prevedono forti limitazioni nella possibilità di utilizzare i crediti Iva in compensazione orizzontale, con F24, risultano così efficaci a meno di di 60 giorni dall'emanazione del Provvedimento citato, in violazione dell'art. 3, co.2, dello Statuto del Contribuente.
Cartelle "mute"
L'art. 7 della L. n. 212/2000 dispone che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare, fra le altre, il respondabile del procedimento. La Corte Costituzionale con ordinanaza 377 del 09/11/2007 aveva sancito la piena legittimità di tale norma (che lunge dall'essere un inutile adempimento, avendo lo scopo di assicurare la trapsarenza dell'attività amministrativa e la garanzia del diritto di difesa). La posizione della suprema Corte ha creato non pochi problemi di legittimità a tutte le cartelle emesse in spregio alla disposizione delle Statuto. Considerata la difficoltà della venutasi a creare per gli uffici della riscossione, il legislatore, con un "intervento a gamba tesa", ha introdotto una norma mirata a bloccare gli effetti di tale ordinanza, prevendendo, con l'art. 36, co.4-ter, del D.L. 248/2007, che la mancata indicazione dei reponsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento determina la nullità del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella, a decorrere dal 01/06/2008, facendo salve le cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data. Con Sentenza 58/2009 la Cassazione ha precisato che le regole sulla nullità della cartella muta non possono essere considerate incostituzionali nella parte in cui non vengono fatte valere retroattivamente poiché la legge n. 212/2000 non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato.
Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 1364 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).
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