Collegato Finanziaria 2007
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
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lunedì 1 marzo 2010
Benefit auto uso promiscuo dipendenti - Art. 2, co.71/a, D.L. 262/2006
Collegato Finanziaria 2007
L'art. 2, co.71, lett.a), D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 51, co.4, del TUIR, decretando l'aumento dal 30% al 50% del valore benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti, con effetto dal periodo in corso al 03/07/2006 (co.72 norma cit).
La disposizione viola l'art.3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia delle disposizioni tributarie.
Finanziaria 2007
L'aumento della base imponibile di cui sopra è stata fatta successivamente slittare al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 03/07/2006 ad opera dell'art 1, co. 324, della L. 296/2006.
Manovra estate 2007
L'art. 15, co.7-8, del D.L. n. 81/2007 ha ripristinato la misura del 30% con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27/06/2007.
L'art. 2, co.71, lett.a), D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 51, co.4, del TUIR, decretando l'aumento dal 30% al 50% del valore benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti, con effetto dal periodo in corso al 03/07/2006 (co.72 norma cit).
La disposizione viola l'art.3 dello Statuto del contribuente sull'efficacia delle disposizioni tributarie.
Finanziaria 2007
L'aumento della base imponibile di cui sopra è stata fatta successivamente slittare al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 03/07/2006 ad opera dell'art 1, co. 324, della L. 296/2006.
Manovra estate 2007
L'art. 15, co.7-8, del D.L. n. 81/2007 ha ripristinato la misura del 30% con effetto dal periodo d’imposta in corso al 27/06/2007.
Perdite fiscali - art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Collegato alla Finanziaria 2007
Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
mercoledì 24 febbraio 2010
Esiti liquidazione dichiarazioni - art. 1, co.62, L. 296/2006
Finanziaria 2007
Con l'art. 1, co.62 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2006 (comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) in modo che l'Agenzia delle Entrate possa inviare, per tutte le dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, la comunicazione telematica di irregolarità, indipendentemente dalla scelta operata in dichiarazione da contribuente e intermediario. Tale variazione rappresenta un adempimento aggiuntivo per l'intermediario anche nel caso in cui per la dichiarazione fosse stata manifestata la scelta per l'invio della comunicazione direttamente al contribuente.
La norma ha efficacia retroattiva in spregio alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.
Collegato Finanziaria 2008
L'art. 39, comma 8-bis, lett. a), D.L. 01/10/2007 n. 159 (collegato Finanziaria 2008) ha reintrodotto, per contribuente ed intermediario, la possibilità di scelta.
Con l'art. 1, co.62 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stato modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2006 (comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) in modo che l'Agenzia delle Entrate possa inviare, per tutte le dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, la comunicazione telematica di irregolarità, indipendentemente dalla scelta operata in dichiarazione da contribuente e intermediario. Tale variazione rappresenta un adempimento aggiuntivo per l'intermediario anche nel caso in cui per la dichiarazione fosse stata manifestata la scelta per l'invio della comunicazione direttamente al contribuente.
La norma ha efficacia retroattiva in spregio alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente.
Collegato Finanziaria 2008
L'art. 39, comma 8-bis, lett. a), D.L. 01/10/2007 n. 159 (collegato Finanziaria 2008) ha reintrodotto, per contribuente ed intermediario, la possibilità di scelta.
domenica 24 gennaio 2010
Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
Violazione dell'art. 2 dello Statuto del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In particolare (violazione del comma 1), mancanza dell'oggetto della rubrica e dei singoli articoli (manca proprio una partizione interna in quanto la legge è composta di un solo articolo di ben 1364 commi) e mancato riporto del testo aggiornato delle disposizioni tributarie modificate (violazione del comma 4).
Deducibilità costi auto professionisti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006
Collegato Finanziaria 2007
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Riduzione al 25% delle deducibilità dei costi delle autovetture per i titolari di reddito di lavoro autonomo (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co. 72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero di un ulteriore 5% dei costi del 2006 (totale 30%).
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Riduzione al 25% delle deducibilità dei costi delle autovetture per i titolari di reddito di lavoro autonomo (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co. 72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero di un ulteriore 5% dei costi del 2006 (totale 30%).
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.
Deducibilità costi auto imprese - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006
Collegato Finanziaria 2007
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Azzeramento delle deducibilità dei costi delle autovetture per le imprese (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero del 20% dei costi del 2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. Non è possibile che per un'azienda, anche con un significativo numero di autovetture, l'inerenza sia pari a "zero tondo". Mica le userà tutte l'imprenditore o i suoi familiari ! Non è un caso, infatti, che, come citato, la misura sia stata successivamente "riposizionata".
Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Azzeramento delle deducibilità dei costi delle autovetture per le imprese (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero del 20% dei costi del 2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. Non è possibile che per un'azienda, anche con un significativo numero di autovetture, l'inerenza sia pari a "zero tondo". Mica le userà tutte l'imprenditore o i suoi familiari ! Non è un caso, infatti, che, come citato, la misura sia stata successivamente "riposizionata".
Paradisi fiscali - art. 1, co.6, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Collegato Finanziaria 2007
E' stato inserito il comma 12-bis nell'art. 110 del Tuir che sancisce l'indeducibilità dei costi rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali".
La norma è espressamente in vigore dal 03/10/2006, in violazione alle disposizioni dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
E' stato inserito il comma 12-bis nell'art. 110 del Tuir che sancisce l'indeducibilità dei costi rese da professionisti domiciliati in "paradisi fiscali".
La norma è espressamente in vigore dal 03/10/2006, in violazione alle disposizioni dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
Leasing fabbricati strumentali - art. 1, co.18, del D.L. n. 262 del 04/07/2006
Collegato Finanziaria 2007
La norma estende ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing le disposizioni previste dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006.
Disposizione con effetto retroattivo anche per gli investimenti già in corso.
La norma estende ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing le disposizioni previste dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006.
Disposizione con effetto retroattivo anche per gli investimenti già in corso.
Indeducibilità valore terreni dei fabbricati - art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006
Manovra bis - estate 2006
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.
Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).
Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.
Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).
Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
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