lunedì 6 febbraio 2012

Autofatture da San Marino: è pleonastica la comunicazione ex art. 16 co.1/c del D.M.24/12/1993

Per i caso in cui l'acquisto di merce da San Marino avvenga senza addebito dell'Iva da parte del fornitore sammarinese, l'operatore Iva italiano deve assolvere l'imposta a norma dell'art. 17 co.2 del DPR 633/72 e comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate gli estremi della doppia registrazione effettuata nel registro vendite ed acquisti (art. 16, co.1/c, del D.M.24/12/1993).

A seguito dell'introduzione della comunicazione telematica delle operazioni con controparti black list (art. 1 D.L. 40/2010) il citato adempimento appare inutile e ridondante. Andrebbe quindi eliminato.

6/2/2012
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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