mercoledì 24 febbraio 2010

Accertamenti immobiliari basati sui valori OMI

Finanziaria 2008
L'art. 1, co. 265, della L. n. 244/2007 stabilisce che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, le presunzione di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. Le citate presunzioni consentono agli Uffici di effettuare accertamenti Iva e redditi, nei confronti dei cedenti, sulla sola base del valore normale quantificato in base ai valori desumibili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Per espressa prevision normativa, la disposizione è stata introdotta in deroga all’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente.

L'art.24, co.4, lett.f) e co.25 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008) ha eliminato la possibilità (introdotta dal D.L. n.223/06, art.35, co.2 e 3) per l’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti ai fini Iva e dei redditi fondandole su una determinazione “algoritmica” legata alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e sull’inversione dell’onere della prova.
Tali quotazioni rimangono comunque degli elementi indiziari che potranno essere usati e corroborati da altre indagini (come ad esempio quelle bancarie) mirate a rilevare corrispettivi occultati. Trattandosi di modiche a norme che la stessa Agenzia (C.M. n.11, par.12.4, del 16/02/07) aveva definito “procedimentali”, gli effetti delle abrogazioni in oggetto dovrebbero valere (almeno ai fini Iva) anche per gli accertamenti in corso non definiti. Infine, qualche dubbio è sorto in merito alla sopravvivenza o meno di un’altra presunzione, quella legata al valore dei mutui stipulati dal cessionario, considerato che l’art.35, co.23-bis, del D.L. n.223/06 non è stato espressamente abrogato. Secondo Assonime (circolare n.42/09) la soppressione della disposizione contenuta nell’art.54 del DPR n.633/72 comporta anche l’abrogazione tacita del citato art.35, co.23-bis.

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