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Art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
Riporto perdite d'impresa. Limitazione alle nuove attività della possibilità di computare in diminuzione le perdite dei primi 3 periodi d'imposta.
Prevista l'efficacia a partire dalle perdite formatesi nell'esercizio in corso al 04/07/2006.
Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.
lunedì 1 marzo 2010
Perdite fiscali - art. 2, co.23, del D.L. n. 262 del 03/10/2006
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