lunedì 1 marzo 2010

Deducibilità auto in uso promiscuo dipendenti - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Limitazione della deducibilita dei costi delle autovetture date in uso promiscuo al dipendente al valore che costituisce benefit in capo al dipendente (prima il costo era deducibile al 100% a condizione che l'assegnazione in uso promiscuo avvenisse per la maggior parte del periodo d'imposta).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 90%, consentendo il "difficile" recupero del 65% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

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