martedì 16 giugno 2009

ICI: proroga dei termini di liquidazione e accertamento

L'art. 18 della n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) ha disposto che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Inoltre, il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stato prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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