L'art. 1-quater del D.L. n 314 del 30/12/2004, aggiunto in sede di conversione dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, ha disposto che i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
mercoledì 17 giugno 2009
ICI: proroga termini liquidazione
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