martedì 16 giugno 2009

Mancata attuazione dell’istituto della compensazione prevista dall’art. 8, co.8, della L. n. 212/2000

L’art. 8, co.8. della L. n. 212/2000 prevede che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Ad otto anni dall’entrata in vigore dello Statuto, la disposizione risulta ancora sostanzialmente non attuata. Com’è noto, infatti, l’istituto della compensazione "orizzontale”, introdotto con effetto da maggio 1998 (inizio 1999 per i soggetti Irpeg) e disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente solamente la compensazione fra crediti risultanti dalle dichiarazioni (Iva, redditi, Irap, ecc) o denuncie periodiche (es. DM10/2) con debiti tributari (compresi taluni tributi locali) e contributivi, limitatamente, però, a quelli gestibili con il modello di versamento F24 e salvo talune eccezioni. La norma prevista dallo Statuto è sicuramente di più ampio respiro come risulta chiaramente dall’incisto “applicazione di tale istituto (estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione) anche a tributi per i quali attualmente non è previsto”.
Le difficoltà finanziarie accentuate dalla crisi globale scoppiata nell’autunno 2008, richiedono maggiori è più incisive misure. Sarebbe, pertanto, opportuna almeno l’estensione della possibilità di compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e/o contributiva non chiesti a rimborso anche ad atri tributi come, ad esempio, per quelli il cui versamento avviene tramite modello F23 (registro e altri tributi minori) nonché con debiti che sono transitati alla fase di riscossione a mezzo concessionario (Equitalia). In quest’ultimo caso, somme a suo tempo non versate per mancanza di fondi, e successivamente iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria, potrebbero trovare compensazione in crediti che il contribuente vanta nei confronti dell’Erario (oggi, però, la mancanza di disposizioni attuative, non permette nulla di tutto questo). E’ previsto, invece, che le Amministrazioni pubbliche non possono erogare pagamenti superiori ad € 10.000 (art. 48-bis DPR 602/73) e che l’Agenzia delle Entrate non possa erogare il rimborso (art. 28-ter del DPR 602/73) a fronte di cartelle pendenti in capo al contribuente (salvo l’avvio di una particolare procedura di compensazione fra credito a rimborso e cartella).




Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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