sabato 23 gennaio 2010

Ammortamento avviamento - art. 5-bis D.L. n. 203 del 30/09/2005

Collegato Finanziaria 2006
Con il D.L. 203/2005 viene modificato l’articolo 103, co. 3, del Tuir riducendo da 1/10 (10%) ad 1/20 (5%) la misura massima della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile del valore di avviamento. Tale modifica ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 03/12/2005 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2005) anche in relazione alle residue quote relative al valore di avviamento iscritto in precedenti esercizi.

Finanziaria 2006
La norma è stata ulteriormente modificata dal comma 521 della Legge 266 del 23/12/2005, sostituendo la misura di 1/20 con 1/18 (5,5556%).

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