domenica 24 gennaio 2010

Cartelle "mute"

L'art. 7 della L. n. 212/2000 dispone che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare, fra le altre, il respondabile del procedimento. La Corte Costituzionale con ordinanaza 377 del 09/11/2007 aveva sancito la piena legittimità di tale norma (che lunge dall'essere un inutile adempimento, avendo lo scopo di assicurare la trapsarenza dell'attività amministrativa e la garanzia del diritto di difesa). La posizione della suprema Corte ha creato non pochi problemi di legittimità a tutte le cartelle emesse in spregio alla disposizione delle Statuto. Considerata la difficoltà della venutasi a creare per gli uffici della riscossione, il legislatore, con un "intervento a gamba tesa", ha introdotto una norma mirata a bloccare gli effetti di tale ordinanza, prevendendo, con l'art. 36, co.4-ter, del D.L. 248/2007, che la mancata indicazione dei reponsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento determina la nullità del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella, a decorrere dal 01/06/2008, facendo salve le cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data. Con Sentenza 58/2009 la Cassazione ha precisato che le regole sulla nullità della cartella muta non possono essere considerate incostituzionali nella parte in cui non vengono fatte valere retroattivamente poiché la legge n. 212/2000 non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato.

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