venerdì 8 gennaio 2010

Reverse charge nei subappalti in edilizia

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
La norma in vigore dal 2007 è ingestibile. Lo dimostrano le oltre trenta fra risoluzioni e circolari emanate in poco più di due anni dalla sola Direzione centrale accertamento e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate (vedi elenco completo) alle quali vanno aggiunti gli incalcolabili interpelli regionali. Un quadro così caotico rischia di vanificare la stessa azione accertatrice, considerato che ci si trova in una situazione di chiara ed obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tale da giustificare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Appare pertanto necessaria ed urgente una modifica normativa che colga l’occasione per:
a) introdurre l’irrilevanza, ai soli fini del reverse charge, della distinzione fra cessione con posa in opera ed appalto o contratto d’’opera appalto (distinzione alquanto problematica, risolvibile solamente davanti ad un Giudice, e che, comunque, non pare significativa ai fini dell’obiettivo – il contrasto alle frodi - voluto dalla norma). Ai soli fini in oggetto dovranno essere considerati subappalti anche le operazioni qualificate dalle parti come cessioni di beni con posa in opera, laddove la posa, l’installazione o il montaggio avvenga, a cura del cedente medesimo, direttamente presso il cantiere;
b) ricondurre l’analisi dell’appartenenza al settore costruzioni al solo appaltatore (o del subappaltatore ma solo nella sua eventuale qualità di sub committente). Il requisito della “doppia appartenenza” delineato dalla prassi ha creato fino ad oggi più di qualche soluzione non condivisibile e contraddittoria.

Proposta modifica normativa

Febbraio 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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