domenica 24 gennaio 2010

Deducibilità costi auto imprese - art. 2, co.71/b, D.L. 262/2006

Collegato Finanziaria 2007

Art. 2, co.71, lett. b), del D.L. n.262 del 03/10/2006.
Azzeramento delle deducibilità dei costi delle autovetture per le imprese (prima era il 50%).
Efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (co.72 D.L. cit).
Successivamente, il D.L. n. 81/2007 (art. 15 cc7-14) ha "riposizionato", dal 2007, la deducibilità nella misura del 40%, consentendo il "difficile" recupero del 20% dei costi del 2006.

Si ravvisa la violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie oltre alla violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. Non è possibile che per un'azienda, anche con un significativo numero di autovetture, l'inerenza sia pari a "zero tondo". Mica le userà tutte l'imprenditore o i suoi familiari ! Non è un caso, infatti, che, come citato, la misura sia stata successivamente "riposizionata".

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