domenica 24 gennaio 2010

Indeducibilità valore terreni dei fabbricati - art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006

Manovra bis - estate 2006
La norma introdotta dall'art. 36, co.7-8, del D.L. n. 223/2006 prevede l'indeducibilità fiscale della componente di costo riferibile al suolo del fabbricato strumentale e alle pertinenze. Tale componente è calcolabile forfettariamente (30% o 20% a seconda dei casi). La norma opera con effetto dall'esercizio in corso al 04/07/2006 con effetto retroattivo anche su investimenti effettuati in precedenza e ancora in corso di ammortamento.

Collegato Finanziaria 2007
La disposizione è stata altresì estesa dall'art.1, co.18, del D.L. n. 262/2006 (collegato Finanziaria 2007) ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei contribuenti le norme fiscali non dovrebbero avere effetto retroattivo.
Anche per gli investimenti già in corso il co.8 del citato art. 36 prevede l’imputazione alla “componente fabbricato” di tutto l’ammortamento effettuato fino al 2005 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 04/07/2006).

Finanziaria 2008
Al fine di "mitigare" gli effetti retroattivi delle disposizioni sopra citata, dopo un ddl non convertito ed un D.L. decaduto (il n. 118/07), ha trovato finalmente appostazione in Finanziaria 2008 (art. 1, co. 81-82, L. n. 244/2007) una norma la quale prevede che l'art. 36, co. 8, del D.L. n 223/2006 va interpretato nel senso esattamente contrario (è l'apoteosi normativa !), vale a dire che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti vanno imputate proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato, facendo altresì salvi gli effetti prodotti dal decaduto D.L. n. 118/2007 (ratificando così il comportamento di tutti coloro che hanno audacemente applicato tale soluzione in occasione di Unico 2007).

Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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