venerdì 8 gennaio 2010

Estensione dell’obbligo, agli Uffici, di applicare l’art. 110, co.8, del TUIR anche nel caso di rettifiche derivanti da errata imputazione temporale

PROPOSTA PER UNA PIU' CONCRETA APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
La Giurisprudenza ha sancito il principio in base al quale il “divieto della doppia imposizione” ed il rispetto della “capacità contributiva” è garantito dalla possibilità di chiedere il rimborso entro 10 anni dal passato in giudicato della sentenza di legittimità del recupero dei costi in relazione all’annualità non di competenza.
L’articolo 110, co.8, del Tuir impone agli Uffici l’obbligo di riliquidare anche le dichiarazioni relative ad esercizi successivi a quello in cui avviene la ripresa. In questo modo, le maggiori imposte derivanti dalla rettifica operata nell’anno oggetto di accertamento verrebbe “compensata” con la minor imposta riguardante gli esercizi successivi. Il problema sta nel fatto che gli uffici non adottano tale comportamento poiché ritengono che la norma riguardi esclusivamente le “valutazioni” riconducibili, ad esempio, a rimanenze, ammortamento ed accantonamenti, ma non anche alle rettifiche riguardanti l’errata imputazione temporale. Ciò costringe i contribuenti (che spesso desistono) a presentare istanze di rimborso e a instaurare il contenzioso contro il silenzio rifiuto. Una norma interpretativa in tal senso risolverebbe il problema indirizzando l’Amministrazione finanziaria a concentrarsi più sull’evasione reale che su quella formale.

Gennaio 2010
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza


LA PRESA D'ATTO DELL'AGENZIA *** Maggio 2010 ***
La norma non è ancora cambiata e l'Agenzia non riliquida automaticamente ma ha dovuto prendere atto che il divieto di doppia imposizione va rispettato e al contribuente va riconosciuta la possibilità di recuperare (a seconda dei casi con dichiarazione intragrativa a favore o istanza di rimborso) le componenti negative rettificate per difetto di compentenza temporale. Lo chiarisce la C.M. 23/E del 4/5/2010.

Settembre 2011
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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