venerdì 8 gennaio 2010

Tecnica di applicazione del reverse charge (integrazione in luogo dell’autofatturazione)

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE
Il decreto legislativo (schema approdato al Consiglio dei Ministri del 12/11/2009) che recepirà le Direttive CE n. 8, 9 e 117 del 2008 introdurrà, fra le altre, rilevanti novità in materia di modalità applicative del reverse charge (inversione contabile). Il nuovo impianto normativo impone per i servizi “in entrata”, anche per quelli resi da fornitori comunitari, l’obbligo di emettere l’autofattura ai sensi del nuovo art. 17, co.2, del DPR 633/72. Sarebbe opportuno evitare di creare inutili complicazioni agli operatori Iva nazionali consentendo, per i servizi resi da operatori comunitari, di applicare l’Iva mediante la più semplice modalità dell’integrazione della fattura del servizio (come si continuerà a fare per gli acquisti intracomunitari di beni) invece di dover emettere un autonomo documento (autofattura). Ancora più efficace e massiccia sarebbe l’azione di semplificazione se il sistema del reverse charge (auto fatturazione o integrazione a seconda dei casi) venisse reso obbligatorio solo per quei casi nei quali il soggetto passivo soffre di limitazioni soggettive od oggettive al diritto di esercitare la detrazione. Nella maggioranza dei casi, infatti, il reverse charge si concretizza in un adempimento inutile che non comporta alcun versamento d’imposta ed il cui monitoraggio potrebbe essere garantito dalla semplice annotazione, con codifica separata, della fattura. Dal 2010, peraltro, i servizi intracomunitari saranno comunque monitorati dai nuovi obblighi di compilazione dei modelli Intrastat. Come insegna la Corte di Giustizia (cause riunite C-95/07 e C-96/07) il diritto alla detrazione non può essere messo in discussione dall’Amministrazione finanziaria per la mancata applicazione dell’inversione contabile (doppia registrazione), nei casi in cui l’Iva sia comunque totalmente detraibile per il cessionario/committente. Anche dal versante comunitario, quindi, nulla osta alla semplificazione.
Dicembre 2009
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

7 commenti:

  1. In occasione del Forum fiscale organizzato dal quotidiano Italia Oggi, il 22/01/2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che
    " ... in ambito comunitario, la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, ancorché trattasi di operazione fuori campo Iva (ndr per il fornitore). Ciò stante il committente (nonostanle la norma contenuta nella bozza di decreto legisltativo faccia riferimento all'autofattura)conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l'Iva relativa, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione."

    Trattasi di una condivisibile ed apprezzabile presa di posizione da parte dell'Agenzia che sopperisce all'inopportuna modifica apportata, invece, alla normativa Iva nazionale. Nel caso di fattura emessa da operatore UE verso committente soggetto passivo nazionale non è quindi necessario emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, ma rimane sufficiente integrare con Iva (o, a seconda dei casi, con il titolo di non imponibilità o esenzione)quella emessa dal fornitore. Servirebbe uno sforzo in più per rendere ancora più completa la semplificazione riconoscendo l'obbligo di applicazione del reverse charge (inversione contabile) con la conseguente "doppia" registrazione (vendite-acquisti) del documento integrato, solo nei casi di Iva oggettivamente o soggettivamente indetraibile per il committente. Tale adempimento, infatti, è completamente inutile nella stragrande maggioranza dei casi nei quali l'Iva è totalmente detraibile. Ai fini del monitoraggio di queste operazioni potrebbe, infatti, essere sufficiente una semplice annotazione separata nel registro delle fatture passive, corroborata dall'evidenziazione in apposito rigo della dichiarazione annuale.

    23/01/2010
    Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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  2. E' ufficiale. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 12/03/2010 (§3.2) ha confermato quanto anticipato in occasione del Forum fiscale del 22/01/2010 e cioè che, nonostante la normativa Iva nazionale contempli, formalmente, solo l'autofattura, i contribuenti potrammo comunque applicare la più semplice tecnica dell'integrazione al fine di assolvere agli adempimenti Iva relativi ai servizi intracomunitari soggetti al reverse charge.
    L'unica accortezza riguarda il rispetto del momento di effettuazione dell'operazione (il pagamento, salvo casi particolari). Così:
    - nel caso di pagamento eseguito dopo l'arrivo della fattura, quest'ultima potrà essere pacificamente integrata ai fini dell'assolvimento dell'imposta
    - nel caso di pagamento anticipato rispetto all'arrivo della fattura sarà, invece, necessario utilizzare la tecnica dell'autofattura se la fattura del fornitore non arriverà in tempo utile per assolvere l'Iva nel mese del pagamento.

    13/03/2010
    Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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  3. Sarebbe interessante capire se per una fattura di prestazioni pubblicitarie emessa da un soggetto non comunitario nella fattispecie Statunitense, se è possibile effettuare la sola integrazione della fattura oppure invece effettuare per forza l'autofattura.

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  4. La circolare 12/E/2010 non offre spiragli per l'integrazione di una fattura emessa da un soggetto extraUE. In questo caso va pertanto emessa autofattura in unico esemplare ai sensi del combinato disposto di cui all'art.17, co.2 e art. 21, co.5, del DPR 633/72. Il motivo di questa mancata "apertura" è probabilmente da ascrivere al fatto che mentre il fornitore UE è sottoposto alle regole e ai contenuti della fatturazione previste dalla Direttiva comunitaria che sono teoricamente le stesse in tutta la Comunità), altrettanto non può affermarsi per i fornitori ExtraUE.

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  5. ma per le cessioni di beni si farà autofattura o integreremo la fattura?

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  6. Per gli acquisti intracomunitari di beni la norma non è cambiata rispetto al 2009 a seguito delle novità introdotte dal D.lgs n. 18/2010. L'articolo 46, co.1, del D.L. n. 331/93 continua a prevedere la tecnica dell'integrazione della fattura emessa dal fontitore.
    Nel caso, invece, di acquisti da non residenti di beni che già si trovano in Italia, in mancanza di diversi (e auspicabili chiarimenti) è più prudente attenersi alla norma e quindi emettera (come in passato) autofattura ai sensi dell'art. 17 (oggi co.2) del DPR n. 633/72.

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  7. Quindi, se sussistono i requisiti possiamo integrare la fattura ricevuta ed evitare di emettere una autofattura?

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